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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 213 del 02-12-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Ufficio di Segreteria Organi Collegiali
Roma, 02/12/2016
Circolare n. 213
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Prestazioni ordinarie ed emergenziali: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

1 Premessa e quadro normativo.

2 Finalità e ambito di applicazione.

3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali.

3.1 Tipologia.

3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni.

3.3 Ambito di applicazione: beneficiari.

4 Prestazioni ordinarie.

4.1 Programmi formativi.

4.1.1 Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento.

4.1.2 Elementi della domanda.

4.1.3. Misura del finanziamento.

4.1.4. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative.

4.2 Assegno ordinario.

4.2.1 Cause di intervento.

4.2.2    Criteri e modalità di accesso.

4.2.3    Misura della prestazione.

4.2.4 Durata dell’intervento.

4.2.5 Contribuzione correlata.

4.2.6 Contributo addizionale.

4.2.7 Assegno ordinario e attività di lavoro.

4.2.8 Assegno ordinario e altre prestazioni.

4.2.9 Termini e modalità di presentazione della domanda.

4.2.10 Pagamento delle prestazioni.

4.2.11 Disciplina dell’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale.

4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi.

5 Prestazioni emergenziali.

5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso.

5.2 Assegno emergenziale.

5.2.1    Misura della prestazione.

5.2.2    Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza.

5.2.3 Contribuzione correlata.

5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda.

5.2.5 Contribuzione emergenziale.

5.2.6 Modalità di pagamento dell’assegno emergenziale.

5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni.

5.3 Regime fiscale.

5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale - outplacement.

5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento.

5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda.

5.4.3 Modalità di pagamento dell’outplacement.

6 Istruzioni operative.

6.1 Istruttoria della domanda.

6.2 Delibera di concessione.

7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa.

8 Istruzioni contabili.

8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale - art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto interministeriale n. 83486/2014.

8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito – art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014.

8.3 Assegno emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014.

8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014.

1 Premessa e quadro normativo

 

L’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Ai sensi del successivo comma 43, l’entrata in vigore del summenzionato decreto determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo sulla base della previgente disciplina.

 

In applicazione delle disposizioni citate, con l’accordo del 20 dicembre 2013, stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito, la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modificazioni, è stata adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

Con Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014, di recepimento degli accordi richiamati, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, che continua la gestione del preesistente Fondo di solidarietà.

 

L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato l’abrogazione del Decreto n. 158 del 28 aprile 2000.

 

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.

 

A norma dell’art. 26, c. 7, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.

 

Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.

 

Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.

 

Tuttavia, per i Fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell’art. 26, comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina, non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8.

 

L’art. 2, c. 1, del D.I. n. 83486, dispone, in conformità con l’art. 26, c. 7, del D.lgs. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel proprio campo di applicazione, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti.

 

Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 alle disposizioni del citato art. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. Per i medesimi Fondi, così come previsto dall’art. 46, comma 5, i rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il Decreto Interministeriale in oggetto, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. n. 148/2015.

 

Con circolare n. 90 del 6 maggio 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni relative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo, nonché le relative istruzioni operative e contabili.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

 

2 Finalità e ambito di applicazione

 

Nell'ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, il Fondo provvede a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo).

 

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D. I. n. 158 del 28 aprile 2000.

 

 

3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali

 

3.1 Tipologia

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e dell’art. 10 del D.I. 83486/2014 il Fondo provvede, in via ordinaria:

  1. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea;
  2. all’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all’art. 10, co. 6;
  3. per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di cui all’art. 10, co 3. Poiché a decorrere dal 24 settembre 2015 questa prestazione è stata abrogata dall’art. 46, lett. q) del D. Lgs. n. 148/2015, le domande verranno gestite secondo quanto precisato nel paragrafo 4.3.

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) e dell’art. 12, comma 1 del medesimo decreto, il Fondo provvede, in via emergenziale:

  1. all’erogazione di un assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015;
  2. al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea (c.d. outplacement).

 

3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni

 

Le domande di accesso alle prestazioni sia ordinarie che emergenziali, ai sensi dell’art. 9 del D.I. n. 83486/2014, sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale e deliberate seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

L’accesso alle prestazioni ordinarie avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno, quindi, essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

 

A norma dell’art. 9, comma 7, del D.I. 83486/2014, i soggetti ammessi alle prestazioni ordinarie che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, prima di poter accedere ad ulteriori forme d’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea, mediante un piano modulato di restituzione.

 

3.3 Ambito di applicazione: beneficiari

 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 6, comma 1, alle prestazioni ordinarie ed emergenziali sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente paragrafo 2, compresi i lavoratori assunti con  contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

I dirigenti possono accedere a tutte le prestazioni, sia ordinarie che straordinarie ed emergenziali, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria, così come previsto dall’art. 7, comma 4.

 

L’accesso alle prestazioni ordinarie ed emergenziali non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

 

4 Prestazioni ordinarie

 

4.1 Programmi formativi

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1 del D.I. n. 83486/2014 il Fondo provvede, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea.

 

4.1.1 Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto citato l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.

 

Ai sensi del successivo comma 2 le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo.

 

Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.

 

L’intervento è determinato, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e al netto degli altri interventi per formazione già deliberati (c.d. tetto aziendale).

 

Nei casi in cui la misura dell’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4.2.11.

 

L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla sede INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25 giugno 2014.

 

Le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo sono state fornite con circolare n. 122 del 2015.

 

4.1.2 Elementi della domanda

 

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:

 

  • il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte;
  • l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
  • la data dell’accordo sindacale;
  • la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti:

 

a)   di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato;

b)   l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

 

Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

 

4.1.3. Misura del finanziamento

 

La misura del finanziamento richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali o dell’Unione Europea.

 

La retribuzione mensile dell’interessato, utile per la determinazione della paga oraria di cui presente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovverosia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

 

La domanda di finanziamento non potrà riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.

 

4.1.4. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura territoriale INPS competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.

 

A fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguenti modalità:

 

All’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest> dovrà essere indicata la nuova causale “L113” che assume il significato di: “recupero formazione Fondo di Solidarietà del personale del Credito D. Interm.  83486/2014” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare; nel nuovo elemento <Numeroautorizzazione> andrà indicato il numero dell’autorizzazione rilasciato dalla struttura territoriale INPS competente che autorizza gli interventi formativi.

 

4.2 Assegno ordinario

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e dell’art. 10, commi da 2 a 5 del D.I. 83486/2014, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario secondo i criteri e i limiti di durata attualmente previsti per la cassa integrazione guadagni, così come disciplinato con le circolari n. 197 e n. 201 del 2015

 

4.2.1 Cause di intervento

 

L’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 4.2.3 e 4.2.4, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, illustrate nella circolare n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).

 

L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo, nonché a favorire nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

 

Le istanze saranno valutate, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sulla base dei criteri di cui al decreto n. 95442/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come delineati con la circolare n. 139/2016 e che trovano applicazione rispetto alle istanze presentate a decorrere dal 29 giugno 2016 e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto ministeriale n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, che si applicano alle istanze presentate dal 9 febbraio 2016, nonché nei successivi emanandi decreti.

 

Con riferimento alle prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all’articolo 10, comma 6, si fa riserva di fornire successive istruzioni.

 

4.2.2 Criteri e modalità di accesso

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del citato decreto l’accesso al finanziamento degli interventi a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.

 

Ai sensi del successivo comma 2 le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano stati individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

 

Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.

 

Ai sensi del successivo art. 9, comma 4, ciascuna domanda di accesso alla sola prestazione di assegno ordinario o di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi e assegno ordinario, viene accolta nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.

 

4.2.3 Misura della prestazione

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del citato decreto il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con l’applicazione dei massimali previsti per il 2016 con circolare n. 48, e qui di seguito richiamati:

 

Massimali assegno ordinario 2016

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a      2.126,33

1.154,85

Compresa tra  2.126,33 – 3.361,21

1.331,11

Superiore a     3.361,21

1.681,62

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, tali importi sono aumentati annualmente secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni.

 

Parimenti a quanto già indicato per la formazione, la retribuzione mensile dell’interessato, utile per la determinazione dei trattamenti di cui presente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

 

Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

 

Si allegano degli esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro (all. n. 1).

 

4.2.4 Durata dell’intervento

 

Stante il disposto dell’art. 46, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, la disciplina sulla durata massima, contenuta all’art. 10, comma 5 del decreto, si intende riferita, a decorrere dal 24 settembre 2015, alle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. n. 148/2015, per cui la stessa non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria.

 

A titolo esemplificativo si propone qui di seguito la seguente tabella.

 

Durata massima delle singole causali

Tipo causale

Durata

Riferimento normativo

Eventi transitori e non imputabili

13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile

Art. 11 

Situazioni temporanee di mercato

13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile

Art. 11

Riorganizzazione aziendale

24 mesi in un quinquennio mobile

Art. 22

Crisi aziendale

12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

Art. 22

Contratto di solidarietà

24 + 12 mesi in un quinquennio mobile

Art. 22

 

Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto delineato dall’Istituto con la circolare n. 201/2015.

 

Disciplina precedente

Alle istanze presentate fino al 23 settembre 2015, si continua ad applicare la disciplina dell’art. 3, comma 31 della l. 92/2012: per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 (punti da 1 a 6 del par. 4.2.1), ciascun intervento, ai sensi dell’art. 10, comma 5, può avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall’art. 6, commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale: ne deriva che l’intervento è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali questo periodo può essere prorogato trimestralmente, previa presentazione di una nuova istanza, fino a un massimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile.

Si precisa, a riguardo, che, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 40/7068 del 11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere inteso come riferimento alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha previsto che i Comitati amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi, come quello in oggetto, che espressamente prevedono che, per la prestazione di assegno ordinario, le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è già stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.

 

4.2.5 Contribuzione correlata

 

L’art. 10, comma 10, del citato decreto, prevede che la contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett.a), punto 2, a favore dei lavoratori interessati, sia versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati.

 

Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

 

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

Pertanto il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è dato dall’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati. In particolare, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.

 

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

 

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.

 

4.2.6 Contributo addizionale

 

In caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella misura non inferiore all’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

 

In fase di prima applicazione la misura è fissata nell’1,5%.

 

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

 

4.2.7 Assegno ordinario e attività di lavoro

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del citato decreto, la percezione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

 

Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130 del 04/10/2010 in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con la circolare n. 57 del 06/05/2014 in materia validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

 

Inoltre, si richiama quanto previsto dalla circolare n. 201 del 2015 sull’assegno ordinario che recepisce le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 8.

 

4.2.8 Assegno ordinario e altre prestazioni

 

Stante il generale richiamo all’applicabilità della disciplina della cassa integrazioni guadagni ordinaria da parte dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, ai Fondi di solidarietà è applicabile l’art. 3, c. 7, del medesimo Decreto, che stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

 

Al riguardo, si conferma quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto con la circolare n. 201/2015.

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

 

4.2.9 Termini e modalità di presentazione della domanda

 

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 24 settembre 2015, le aziende interessate, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la già citata circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio, compresa quella di gestione del periodo transitorio.

 

Come già indicato nella circolare n. 122/2015, in attesa dell’adeguamento delle procedure di presentazione della domanda, all’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovrà essere allegata la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.

 

Nel caso di imprese assoggettate a procedure concorsuali, esclusivamente laddove vi sia l’autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d’impresa, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore, previo esperimento delle procedure di cui al par. 4.2.2, presentano alla sede competente la domanda intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale, le eventuali proroghe e i dati necessari alla liquidazione delle prestazioni in favore degli aventi diritto. La suddetta causale non potrà essere invocata per sospensioni con decorrenza dal 01/01/2016.

 

4.2.10 Pagamento delle prestazioni

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre la delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Al riguardo, si evidenzia che con il D. Lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini perentori per il conguaglio e/o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’art. 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:

 

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;

 

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2015 al 15/06/2016
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2015
  • data decorrenza termine: 30/06/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata)
  • termine di decadenza: 31/12/2016
  • ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza dicembre 2016

 

  • dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS;

 

Esempio:

  • periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2015 al 15/06/2016
  • data autorizzazione INPS: 20/07/2016
  • data decorrenza termine: 20/07/2016 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata)
  • termine di decadenza: 21/01/2017
  • ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza gennaio 2017

 

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, per cui l’ultima denuncia utile per operare il conguaglio è quella con competenza marzo 2016.

 

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.

 

Con successivo messaggio verranno rese note le istruzioni relative al nuovo flusso Uniemens. In attesa di tali istruzioni dovranno essere utilizzate le regole previste nella circolare n. 144 del 2011.

 

Con riferimento alle indicazioni fornite nella suddetta circolare, si rammenta che la retribuzione indicata attraverso la compilazione degli elementi <RetribTeorica> e <DifferenzeAccredito>, coincidendo con la retribuzione persa, ovvero quella che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, costituisce la base di calcolo per la determinazione oltre che del contributo addizionale, anche della prestazione di assegno ordinario e della relativa contribuzione correlata.

 

Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi di serie e documentate difficoltà finanziarie. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali dell’INPS possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. circolare n. 197/2015 in materia di CIG).

 

Le sedi competenti, in tale ipotesi, dovranno verificare, al momento del pagamento che, per il periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come evidenziato al paragrafo 4.2.7.

 

4.2.11 Disciplina dell’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale

 

L’articolo 9, comma 5, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 prevede che, nei casi in cui, in conseguenza di riduzioni o sospensioni di orario concordate con le organizzazioni sindacali aziendali, la misura dell’intervento ordinario, stimata dall’azienda con le modalità di cui all’articolo 10, risulti superiore ai limiti aziendali disciplinati dai commi 3 e 4 dell’articolo 9, la differenza di erogazione resti a carico del datore di lavoro.

 

In proposito, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 aprile 2016, prot. 8482, gli accordi sindacali di sospensione dei rapporti di lavoro ai fini del ricorso alle prestazioni integrative del reddito sono legittimi ed esonerano il datore dall’obbligo di pagamento della retribuzione solo se i lavoratori interessati hanno conferito specifico mandato alle Organizzazione sindacali stipulanti, o ne ratifichino l’operato.

 

In assenza di tale mandato, la sospensione del rapporto di lavoro è legittima solo se viene riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’integrazione salariale e nel periodo per il quale l’autorizzazione è concessa.

 

Inoltre, come rappresentato dal citato dicastero, con nota prot. 15736 del 25 luglio 2016, nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’articolo 10, risulti superiore ai limiti aziendali disciplinati dai commi 3 e 4 dell’articolo 9 del decreto interministeriale, la delibera di concessione dell’assegno ordinario coprirà l’intero periodo richiesto, ossia tutta la durata dell’intervento per il quale il Comitato ritiene sussistenti i presupposti della causale invocata a sostegno dell’istanza presentata, previa anticipazione da parte del datore di lavoro al Fondo degli importi eccedenti il c.d. tetto aziendale.

 

Nello specifico, nella delibera il Comitato indicherà gli importi autorizzati, nei limiti di cui all’articolo 9, comma 4 e gli importi eccedenti che, ai sensi del comma 5, i datori di lavoro sono tenuti a versare direttamente nella disponibilità del Fondo.

 

A tal fine, si ribadisce che l’azienda dovrà allegare alla domanda di accesso alla prestazione, come già indicato al par. 4.2.9, la stima della prestazione e della relativa contribuzione correlata.

 

L’Istituto, all’esito dell’istruttoria della domanda, comunicherà all’azienda, tramite PEC, gli importi eccedenti il c.d. tetto aziendale, dati dalla differenza tra la stima aziendale e l’importo del doppio dell’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestre precedente la data della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni già deliberate. Entro 30 giorni dalla notifica della PEC l’azienda dovrà inviare, sempre tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it copia della contabile bancaria di avvenuto versamento tramite bonifico bancario della quota parte dell’assegno ordinario e della relativa contribuzione correlata a carico dell’azienda.

 

Il suddetto versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sulla contabilità speciale, presso la tesoreria provinciale dello Stato, intestata alla Sede dove è stata presentata la domanda di assegno ordinario con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno ordinario, art.9, comma 5, D.I. n. 83486/2014» e «contribuzione correlata all’assegno ordinario, art. 9, comma 5, D.I. n. 83486/2014».

 

Qualora l’azienda non provveda secondo quanto indicato, entro il suddetto termine di trenta giorni, si procederà, sussistendone i presupposti, con un accoglimento parziale della domanda, nei limiti degli importi rientranti nel c.d. tetto aziendale.”

 

In tal caso il datore di lavoro per le somme non ricomprese nell’autorizzazione, continuerà ad essere interamente obbligato ai fini retributivi e contributivi, in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive (sono, infatti, applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di cassa integrazione, vedi Cass. S.U. n. 5454/1987; Cass., sez. lav., n. 15207/2010).

 

4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi

 

Come già anticipato, l’art. 46, comma 1, lett. q), del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, ha abrogato l’art. 3, comma 17, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

 

L’Istituto, con messaggio n. 7037 del 18/11/2015, coerentemente con quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, ha disposto che si procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia avuto inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.

 

Ciò premesso, considerato che alla data del 12 ottobre 2015 non sono pervenute domande relativamente alla prestazione in commento, la stessa non è più concedibile.

 

5 Prestazioni emergenziali

 

Ai sensi dell’art. 12 il Fondo provvede in via emergenziale:

 

  1. all’erogazione, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), di un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015, di seguito denominato assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria;
  2. al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito denominato outplacement, della durata massima di dodici mesi, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell’Unione Europea.

 

5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, l’accesso alle prestazioni emergenziali è subordinato all’espletamento delle vigenti procedure contrattuali  preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che queste ultime si concludano con un accordo aziendale o di gruppo. Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.

 

Ciascuna domanda viene presa in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata.

 

Ciascuna domanda di accesso alle prestazioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. a) e b) del D.I. n. 83486/2014 viene accolta entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati per la medesima prestazione e degli oneri di gestione.

 

5.2 Assegno emergenziale

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del D.I. 83486/2014, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo provvede all’erogazione di un assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria.

 

5.2.1 Misura della prestazione

 

L’assegno emergenziale viene calcolato, per l’anno 2016, nelle seguenti misure:

 

a)   80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.41,   con un massimale, pari ad un importo di Euro 2.378,58, per retribuzioni tabellari annue fino ad Euro  € 40.720,45. Tale riduzione si applica esclusivamente nell’eventualità in cui l’importo della prestazione in pagamento sia pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso UNIEMENS. La riduzione così determinata rimane nella disponibilità del Fondo.

b)   70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 2.679,45 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da € 40.720,45 a 53.578,73;

c)   60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di € 3.750,21 per retribuzioni tabellari annue oltre €  53.578,73.

 

Gli importi di cui sopra, in base all’art. 10, comma 2, del decreto n. 83486/2014 sono rivalutati annualmente con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.

 

Si precisa che nella retribuzione tabellare devono essere ricomprese le seguenti voci mensili, ove fruite: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno ex intesa 8/12/2007 (art.85, comma 3, CCNL 19 gennaio 2012) e l’eventuale correlato ad personam ex intesa 8 dicembre 2007, assegno ad personam ex art.66 del CCNL 11/7/99, assegno ad personam ex art. 8 del CCNL 1/12/2000, automatismi ex art. 110 del CCNL 19 gennaio 2012.

 

Si tratta di voci corrisposte per tredici mensilità, pertanto i relativi importi mensili andranno moltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l’individuazione della fascia reddituale di appartenenza ai fini dell’applicazione del massimale.

 

L’erogazione dell’assegno emergenziale avviene ad integrazione, sia nell’importo che nella durata, dell’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, ad integrazione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015, ed è, quindi, subordinata al riconoscimento dell’indennità stessa. Pertanto, durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI, al lavoratore viene erogato un assegno emergenziale il cui importo lordo viene ridotto in misura corrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione. Viceversa, durante il periodo successivo alla fine dell’indennità ASpI/NASpI viene erogato l’intero importo a titolo di assegno emergenziale.

 

5.2.2 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto n. 83486/2014, la durata massima dell’assegno emergenziale è di 24 mesi, ricompresi i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione, fermo restando il permanere della condizione di disoccupazione involontaria.

 

All’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento ASpI (o del trattamento NASpI, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015). La sede competente alla gestione e liquidazione della prestazione emergenziale è la stessa sede competente alla gestione e liquidazione dell’indennità di disoccupazione. Di seguito si fornisce, a titolo meramente esemplificativo, una casistica ricorrente sia nel caso di coesistenza dell’assegno emergenziale con l’indennità di disoccupazione sia nel caso in cui l’assegno emergenziale venga erogato in via esclusiva. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa generale ed alle circolari INPS n. 94/2015, n. 142/2015 e 194/2015, in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

 

L’assegno emergenziale, pertanto, decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda di disoccupazione è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

 

Se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale spettano dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva, se la domanda di indennità di disoccupazione viene presentata entro l’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di mancato preavviso. L’indennità di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono, invece, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di disoccupazione, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

 

In materia di sospensione, qualora durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e dell’assegno emergenziale il lavoratore disoccupato venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (che per il lavoro dipendente è di 8.000 euro), entrambe le prestazioni sono sospese d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, le stesse sono nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui erano state sospese.

 

Considerato che l’assegno emergenziale segue le regole dell’indennità di disoccupazione, i periodi di eventuale sospensione sono considerati periodo neutro e comportano uno slittamento in avanti anche la durata dell’assegno emergenziale per il periodo corrispondente alla sospensione, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi per la fruizione dell’assegno.

 

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, invece, nel periodo di percezione sia dell’indennità di disoccupazione che dell’assegno emergenziale, con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione dell’assegno stesso oltre ovviamente a perdere il beneficio dell’indennità di disoccupazione.

 

Nel caso in cui il lavoratore, in corso di fruizione della indennità di disoccupazione e dell’assegno emergenziale, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - l’assicurato continua a percepire entrambe le prestazioni, cumulandole con il reddito da lavoro dipendente. L’indennità di disoccupazione è ridotta, però, di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per mantenere il diritto alla prestazione ridotta, deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione; laddove, invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza. Per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015 (NASpI), oltre alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è necessario altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, debbano essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9 del D.lgs. n. 22/2015).

 

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi involontariamente da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire l’ASpI/NASpI,  ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere.

 

L’importo dell’indennità ASpIi/NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (circ. n.94/2015).

 

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di disoccupazione se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

 

In tal caso l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità di disoccupazione e il trattamento integrativo percepiti dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

 

E’ prevista altresì, la cumulabilità per intero della prestazione di disoccupazione con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di  3.000 euro per anno civile.

 

Per i compensi che superano detto limite e sino a 7.000 euro per anno  civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

 

Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso della predetta attività solo, però, se questo supera il limite dei 3.000 euro, pena la decadenza dall’indennità di disoccupazione- e dal trattamento integrativo (circ. N. 142/2015 e msg. 494/2016).

 

Stante il disposto dell’art. 12, comma 3, del decreto 83486/2014, che prevede l’applicazione all’assegno emergenziale delle sole regole in materia di sussistenza dei requisiti, sospensione e decadenza previste per l’indennità ASpI/NASpI, non si applicano all’assegno le altre regole previste per detto trattamento. Ne deriva che l’importo dell’assegno emergenziale, determinato all’origine quale integrazione della prestazione pubblica, a differenza dell’indennità ASpI/NASpI, che viene ridotta al verificarsi delle singole fattispecie e con le modalità sopra descritte, rimane cristallizzato all’importo in godimento alla data precedente all’inizio delle singole attività lavorative senza l’applicazione di alcuna riduzione.

 

Non trova, altresì, applicazione all’assegno emergenziale l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal decreto n. 83486/2014. Il lavoratore, quindi, pur nel caso in cui abbia diritto alla corresponsione anticipata dell’indennità ASpI/NASpI, non può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento emergenziale, spettante e non ancora erogato (cfr. circ. 94/2015). L’assegno emergenziale continuerà, pertanto, ad essere erogato mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione come sopra specificato, nell’importo dell’integrazione, per il periodo teorico di durata dell’ASpI/NASpI, e nell’importo intero per il restante periodo.

 

Durante il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

 

Le regole in materia di sospensione e decadenza previste per l’indennità ASpI/NASpI si applicano anche nel periodo di percezione del solo assegno emergenziale.

 

5.2.3 Contribuzione correlata

 

Per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, il Fondo provvede al versamento, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata, calcolata applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore tempo per tempo vigente all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Per ulteriori istruzioni si rinvia a quanto giù esposto al paragrafo 4.2.5. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

 

Durante il periodo di percezione dell’indennità ASpI/NASpI e dell’assegno emergenziale ad integrazione, è invece escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.

 

Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un apposito codice contribuzione (cod.317), utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.

 

5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda

 

La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, alla sede INPS presso la quale esiste l’accentramento contributivo o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda (Circolare n. 80 del 25/06/2014). Con circolare n. 203 del 2015 sono state fornite le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.

 

La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante:

 

  • la dichiarazione di impegno al versamento del contributo emergenziale a carico dell’azienda in unica soluzione;
  • la dichiarazione delle causali dell’intervento richiesto;
  • la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria. 

 

Alla domanda, infine, deve essere allegato l’accordo sindacale o di gruppo e la lista dei lavoratori coinvolti.

 

Il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo dell’assegno emergenziale che della relativa contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato. Nella stima dell’importo da finanziare si dovrà tenere conto anche delle somme che dovranno liquidarsi ai lavoratori interessati a titolo di indennità di disoccupazione.

 

La delibera assunta dal Comitato amministratore per l’importo complessivo è condizione per il successivo pagamento della prestazione ai lavoratori.

 

Resta inteso che il pagamento dell’integrazione al lavoratore è subordinato all’effettiva presentazione della domanda di indennità di disoccupazione e al riconoscimento della stessa.

 

Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno emergenziale hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.

 

5.2.5 Contribuzione emergenziale

 

A seguito dell’adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessione dell’assegno emergenziale è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo emergenziale la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo.

 

Al contributo di finanziamento di cui si tratta si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015

 

Il suddetto contributo emergenziale, quantificato dalla delibera del Comitato amministratore, dovrà essere versato in unica soluzione dall’azienda tramite bonifico sulla contabilità speciale, presso la tesoreria provinciale dello Stato, intestata alla Sede dove è stata presentata la domanda di assegno emergenziale con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno emergenziale, art. 12 D.I. n. 83486/2014» e «contribuzione correlata all’assegno emergenziale, art. 12 D.I. n. 83486/2014».

 

5.2.6 Modalità di pagamento dell’assegno emergenziale

 

La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione dell’assegno emergenziale si compone di due fasi, una istruttoria, svolta dalla Direzione Generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del Fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di ASpI/NASpI. Il pagamento dell’assegno avverrà tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione (DSweb), secondo le modalità indicate dal lavoratore.

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo per l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è comunicata all’azienda ai fini del pagamento della contribuzione emergenziale ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

La procedura effettuerà automaticamente il pagamento mensile dell’assegno emergenziale soltanto dopo che si è proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione dell’ASpI/NASpI, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno emergenziale.

 

5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni

 

L’assegno emergenziale, pur se regolato dalle disposizioni sull’indennità di ASpI/NASpI per decorrenza, sospensione e decadenza, rappresenta tuttavia una prestazione integrativa disciplinata da disposizioni speciali, non equiparabile tout court all’indennità di disoccupazione.

 

Pertanto, laddove la lavoratrice che stia percependo l’indennità di disoccupazione e, ad integrazione, l’assegno emergenziale, entri in maternità, il diritto all’indennità di maternità sarà pienamente riconosciuto, secondo le regole dell’indennità ASpI/NASpI. Al termine del periodo di sospensione per maternità obbligatoria sia l’indennità di disoccupazione che l’assegno emergenziale riprendono ad essere corrisposti per il periodo residuo spettante al momento in cui in cui l’indennità e l’assegno stesso erano stati sospesi. Viceversa, alla lavoratrice che abbia terminato il periodo ordinario di indennità di disoccupazione e stia percependo, fermo restando lo stato di disoccupazione, il solo assegno emergenziale, non potrà riconoscersi il trattamento di maternità.

 

5.3 Regime fiscale

 

L’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 6 e 49 del DPR n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’art. 17 comma 1, lett. b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.

 

5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale - outplacement

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.I. 83486/2014, il Fondo provvede, in via emergenziale, al finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito outplacement, della durata massima di dodici mesi, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell’Unione Europea.

 

5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento

 

L’accesso alla prestazione di outplacement, oltre che alla disciplina già prevista al paragrafo 5.1, è condizionato al rispetto, delle seguenti condizioni:

 

  • che le aziende siano già state autorizzate al finanziamento di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) (assegno emergenziale);
  • che i lavoratori facciano richiesta, durante il periodo di percezione dell’assegno emergenziale, della prestazione di supporto alla ricollocazione professionale;
  • che la fruizione dei programmi di ricollocazione professionale sia ricompresa nel periodo di effettiva percezione dell’assegno emergenziale.

 

Ai sensi del comma 5, del citato articolo, è dovuto da parte dell’azienda un contributo emergenziale il cui ammontare è pari alla metà della prestazione deliberata dal Fondo.

 

5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda

 

La domanda di accesso alla prestazione di outplacement, redatta secondo il modello allegato (all. 2) deve essere presentata, esclusivamente via PEC, alla sede INPS presso la quale esiste l’accentramento contributivo o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda (Circolare n. 80 del 25/06/2014), mettendo per conoscenza l’indirizzo PEC della DCPSR dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it.

La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazione professionale già svolti.

 

Per l’accesso alla prestazione, la domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:

 

  • il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l’intervento;
  • la durata dell’intervento;
  • i dati identificativi dell’azienda incaricata dell’esecuzione dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale;
  • l’importo del finanziamento richiesto;
  • la dichiarazione delle causali dell’intervento richiesto;
  • la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria;
  • la dichiarazione che le domande presentate dai lavoratori per l’accesso ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale sono custoditi dall’azienda medesima e disponibili per ogni richiesta;
  • la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti:
    • di aver usufruito o meno di altri finanziamenti per outplacement previsti da Fondi nazionali e dell’Unione Europea;
    • in caso affermativo, l’indicazione del periodo, del numero di lavoratori coinvolto, dell’importo finanziato e il soggetto erogatore.

 

Alla domanda, infine, deve essere allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari dell’intervento, l’accordo sindacale e copia delle fatture rilasciate dall’azienda incaricata dell’esecuzione dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

 

5.4.3 Modalità di pagamento dell’outplacement

 

La Società, incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale, fatturerà l’intero costo del servizio all’azienda richiedente, la quale effettuerà il pagamento dell’intera quota alla Società di outplacement. Poiché è previsto che l’azienda versi un contributo emergenziale pari alla metà della prestazione, il Fondo delibererà l’importo complessivo della spesa riconosciuta, mentre l’azienda sarà autorizzata a conguagliarsi l’importo al netto del contributo emergenziale.

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

L’azienda, successivamente all’esito della autorizzazione, recupererà l’importo a carico del Fondo attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dalle medesime aziende dovuti per i propri dipendenti.

 

Ai fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguenti modalità:

 

All’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest> dovrà essere indicata la nuova causale “L119” che assume il significato di: “recupero outplacement Fondo di solidarietà del personale del credito D.I. n. 83486/2014” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare; nel nuovo elemento <NumeroAutorizzazione> andrà indicato il numero di autorizzazione rilasciato dalla struttura territoriale INPS competente, a seguito della delibera relativa alla prestazione di outplacement.

 

Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione.

 

6 Istruzioni operative

 

L’istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo del Credito. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al comitato della proposta di deliberazione, al pagamento della prestazione.

 

6.1 Istruttoria della domanda

 

All’atto della ricezione della domanda di accesso ad una delle prestazioni ordinarie o emergenziali erogate dal Fondo, le Sedi competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:

 

  • la completezza della domanda;
  • che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
  • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
  • la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo.
  • la proporzionalità tra l’importo richiesto e il c.d. tetto aziendale.

 

Inoltre, per l’assegno ordinario, dovrà essere verificato anche:

 

  • il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
  • l’integrabilità della causale;
  • la compatibilità dei lavoratori;
  • la presenza di prestazioni incompatibili con l’assegno ordinario (es.: contratto di solidarietà di tipo b o CIG in deroga).

 

Le domande di prestazione presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.

 

Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Sedi.

 

6.2 Delibera di concessione

 

La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

 

I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del fondo.

 

Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa

 

L’art. 3, commi 26 e 30, della l. 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che i Fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il Comitato o in sua vece l’Istituto in caso di inadempienza di questi, possono proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Ciò premesso, per garantire la corretta gestione del Fondo e assicurare continuità di reddito ai beneficiari delle prestazioni del Fondo, l’Istituto monitorerà costantemente il flusso delle entrate e delle uscite avvalendosi di report mensili per la rendicontazione della spesa e la puntuale rilevazione del residuo di cassa.

 

8 Istruzioni contabili

 

8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale - art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto interministeriale n. 83486/2014

 

Ai fini della rilevazione dell’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto interministeriale n. 83486/2014, evidenziato nel flusso UNIEMENS con il codice “L113”, da parte delle aziende che accedono al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi, si istituiscono i nuovi conti:

 

FBR30111 per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza degli anni precedenti;

FBR30171 per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza dell’anno in corso.

I citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM.

 

8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito – art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014

 

L’imputazione dell’onere per l’erogazione degli assegni ordinari ai beneficiari,  in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del citato D.I. n. 83486/2014, anticipati dai datori di lavoro e posti successivamente a conguaglio nelle denunce aziendali, secondo le modalità operative già in uso (cfr. circolare n. 144 del 08/11/2011 - codice causale “L108”) che, in attesa del nuovo flusso UNIEMENS, restano confermate, deve avvenire ai seguenti nuovi conti, gestiti anch’essi dalla procedura di ripartizione contabile dei DM:

 

FBR30112 – Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014, per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;

FBR30172 – Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014, per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso.

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 9, comma 5, del citato D.I., vale a dire nel caso in cui la misura dell’assegno ordinario superi i limiti aziendali previsti, la riscossione del contributo a carico dei datori di lavoro, versato in via anticipata, a copertura di tali somme eccedenti e della relativa contribuzione correlata, secondo le modalità rappresentate nel paragrafo 4.2.11, andrà contabilizzata ai nuovi conti:

FBR21100 – Contributo a carico del datore di lavoro a copertura dell’assegno ordinario (quota parte eccedente il c.d. tetto aziendale), ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.I. n. 83486/2014;

FBR21103 – Contributo a carico del datore di lavoro a copertura della contribuzione correlata dell’assegno ordinario (quota parte eccedente il c.d. tetto aziendale), ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.I. n. 83486/2014.

Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all’art. 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014, verranno fornite successivamente, a scioglimento della riserva contenuta nell’ultimo capoverso del paragrafo 4.2.1.

 

Il contributo addizionale ex art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014, dovuto dai datori di lavoro nei casi di fruizione della prestazione di cui al presente paragrafo e riscosso con le medesime modalità operative previste dalla menzionata circolare n. 144/2011 (codice causale UNIEMENS “M102”), è da imputare, invece, ai nuovi conti:

 

FBR21111 – Contributo addizionale per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti – art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014;

FBR21171 – Contributo addizionale per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso – art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014.

 

In ottemperanza alla necessità di disporre di maggiori elementi, utili ad una più puntuale determinazione delle somme effettivamente riscosse dall’Istituto a titolo di contribuzione ordinaria e addizionale, si istituiscono gli ulteriori conti, per la rilevazione contabile degli importi derivanti da modd. DM10 insoluti o da DM10/V:

 

FBR21120 per il contributo ordinario, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;

FBR21180 per il contributo ordinario, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso;

FBR21121 per il contributo addizionale, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;

FBR21181 per il contributo addizionale, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.

 

Per l’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo, in applicazione dell’art. 10, comma 10, del citato D.I., dovrà essere utilizzato il conto in uso FBR32141, con l’occasione, opportunamente ridenominato.

 

La contabilizzazione dell’accreditamento di tale contribuzione a favore delle gestioni pensionistiche interessate, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà in esame, dovrà avvenire con imputazione in “DARE” del citato conto FBR32141, in contropartita dei conti in uso della serie xxx22141 (dove per xxx, si intende il Fondo ovvero la Cassa pensionistica di cui è cenno al paragrafo 4.2.5), da imputare in “AVERE”.

 

Nelle more della contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento di contribuzione, le scritture contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.

 

8.3 Assegno emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014

 

Per la prestazione di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), del citato D.I. n. 83486/2014, si istituiscono i nuovi conti:

 

FBR30117 – Assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014;

FBR10137 – Debiti per assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014.

 

Al fine di contabilizzare la trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell’art. 12, comma 3, lettera a), del citato D.I., è istituito il nuovo conto FBR22100.

 

La procedura informatica deputata al pagamento diretto di tali assegni, mediante procedura accentrata, dovrà essere, conseguentemente, aggiornata.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari andranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio esistente, opportunamente ridenominato:

 

“03086 – Somme non riscosse dai beneficiari – assegni a sostegno del reddito in via emergenziale - FBR”.

 

I recuperi di tale prestazione, da imputare al conto in uso FBR24131, al quale viene variata la denominazione, dovranno essere evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, con il codice bilancio esistente, anch’esso ridenominato:

 

“01106 – Recupero di assegni a sostegno del reddito in via emergenziale – FBR”.

 

Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate al conto in uso FBR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni”, a tal fine, opportunamente aggiornata.

 

Lo stesso codice servirà per contraddistinguere eventuali crediti divenuti inesigibili, nel partitario del conto GPA00069.

 

Per imputare la riscossione del contributo dovuto dalle imprese a copertura parziale dell’onere per gli assegni emergenziali e della contribuzione correlata, versato con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.2.5, si istituiscono i nuovi conti:

 

FBR21117– Contributo a parziale copertura degli assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale – art. 12, comma 5, del D.I. n. 83486/2014;

FBR21118 – Contributo a parziale copertura della contribuzione correlata agli assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale – art. 12, comma 5, del D.I. n. 83486/2014.

 

L’imputazione contabile dell’onere per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni emergenziali, per la sola parte a carico del Fondo (50%), in applicazione dell’art. 12, comma 4, del citato D.I., avverrà al conto esistente FBR32142, in quest’occasione ridenominato.

 

Per rilevare l’accreditamento di tale contribuzione, in relazione alla sola quota a carico del Fondo (50%), a favore delle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori, verrà effettuata la seguente scrittura contabile:

 

FBR32142 a xxx22141 (a seconda delle varie Casse/Fondi pensionistici).

 

Per le medesime motivazioni esposte nell’ultimo capoverso del precedente paragrafo 8.2, la suddetta registrazione contabile resta a carico della Direzione generale, in sede di bilancio consuntivo.

 

8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014

 

Al fine di rilevare contabilmente l’onere per i programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement”, di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), del Decreto interministeriale n. 83486/2014, conguagliato dalle aziende ed evidenziato nel flusso UNIEMENS con il codice “L119”, si istituisce il nuovo conto:

 

FBR30119 – Oneri per i programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement”, a favore dei lavoratori percettori dell’assegno emergenziale, conguagliati con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014.

 

Il contributo emergenziale a carico delle aziende, nella misura del 50% dell’intero onere per i programmi formativi di supporto, andrà imputato al nuovo conto FBR21119.

 

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

All.1 - Esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro

All.2 - Modello di domanda per l’outplacement

All.3 - Variazioni piano dei conti

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato