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Circolare numero 30 del 12-02-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Roma, 12/02/2016
Circolare n. 30
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Fondi di solidarietà bilaterali a norma degli artt. 26 e ss.

1. Quadro normativo.

 

L’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha delegato il governo ad adottare uno o  più  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

 

In particolare, nell’ottica di una razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale, il legislatore ha previsto una revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi.

 

In attuazione dei criteri delega di cui al citato art. 1, in data 23 settembre 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Il decreto, che a norma dell’art. 44, c. 1 è entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, abrogando contestualmente ogni disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni contenute nel decreto stesso.

 

Il decreto legislativo, che si compone di quattro titoli, dedica il titolo II (artt. da 26 a 40) alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Con circolare n. 201 del 16/12/2015 sono state illustrate le novità e le conseguenti istruzioni operative relative all’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. 148/2015.

 

Con circolare n. 22/2016 sono state fornite le prime istruzioni relativamente all’operatività del Fondo di integrazione salariale.

 

Con la presente circolare si illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali alla luce delle novità introdotte dal titolo II del D.lgs. 148/2015, rinviando alle singole e specifiche circolari di riferimento per la disciplina di dettaglio di ciascun fondo e delle relative prestazioni.

 

2. I fondi di solidarietà bilaterali nel nuovo regime normativo

 

Il titolo II, del D.lgs. 148/2015, come anticipato in premessa, in attuazione dell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, revisiona l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e stabilisce un termine certo per l’avvio degli stessi alla data del 1° gennaio 2016.

 

Nella sua opera di revisione, il legislatore ha in parte consolidato quanto già disciplinato dall’art. 3, commi 4 e ss. della legge 92/2012 e in parte, per dare corpo ai principi e criteri della legge delega 183/2014, introdotto nuove disposizioni volte principalmente a disciplinare l’ampliamento dell’ambito di operatività dei fondi e il concreto avvio degli stessi.

 

Principali novità introdotte dal testo legislativo

 

  • ampliamento del campo di applicazione dei fondi, la cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (art. 26, comma 7);
  • istituzione del Fondo di integrazione salariale (art. 29) che sussume in sé la stessa funzione del Fondo residuale vigente nel precedente sistema legislativo, di cui ne prosegue la gestione, costituendo l’extrema ratio dell’impianto normativo. In esso, infatti, confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 e che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  • previsione entro la data del 31 dicembre 2015 di un termine certo per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo da parte dei fondi costituiti a norma dell’abrogato art 3, c. 4 della legge 28 giugno 2012 e dei fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 dell’art. 3 della medesima legge. In mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiscono nel nuovo Fondo di integrazione salariale (art. 26, c. 8);
  • una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà, garantita a decorrere dal 1° gennaio 2016 dal Fondo di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile (art. 31) ed eventualmente dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile (art. 27, c. 3, lett. b);
  • i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva (art. 29, c. 7);
  • in materia di fondi di solidarietà bilaterali alternativi l’obbligo per gli stessi di fornire alternativamente una tra le seguenti prestazioni: assegno ordinario e assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata (art. 27, c. 3);
  • una durata massima dell’assegno ordinario stabilita dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, in misura non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile (art. 30, c. 1);
  • applicazione all’assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie;
  • istituzione di fondi di solidarietà bilaterali alternativi al modello previsto dall’art. 26, in riferimento ai soli settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che, alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2015), hanno adeguato la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità dell’art. 26, c. 1 (art. 27, c.1);
  • previsione della istituzione del Fondo territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 40);
  • revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria:
  • a decorrere dal 1° gennaio 2016:
    • per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi: non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale (art. 27, c. 5, lett. a);
    • per il Fondo di integrazione salariale: 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 sino a 15 dipendenti (art. 29, c. 8);
  • a decorrere dal 1° gennaio 2017:
    • per i fondi facoltativi: 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali (art. 26, c. 10);
  • possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazioni guadagni (c.d. fondi facoltativi) al fine di assicurare le finalità di cui all’art. 26, c. 9;
  • previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all’assegno ordinario, che devono essere presentate non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 30, c. 2).

 

Per la restante disciplina, il decreto si limita a replicare quanto già previsto dall’art. 3, c. 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il quadro normativo previgente è stato descritto nella circolare n. 99 dell’8 agosto 2014.

 

Al fine di dare attuazione alle novità sopra esposte, si richiama l’attenzione sulla necessità per tutti i datori di lavoro di attenersi alle indicazioni operative di cui al punto 1.4 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e al messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, in merito alla nozione di unità produttiva e alla conseguente valorizzazione di tale informazione nel flusso Uniemens.

 

3. Fondi di solidarietà bilaterali

 

I fondi di solidarietà bilaterali, a norma dell’art. 26, sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

 

L’importante novità introdotta dal D.lgs. 148/2015 rispetto al sistema previgente, è l’ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni dei fondi.

 

Ampliamento platea dei beneficiari

 

A norma dell’art. 26, c. 7, l’istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I (cassa integrazione guadagni), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti.

La soglia dimensionale così individuata per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

 

I fondi già istituiti o adeguati alla previgente disciplina di cui alla legge 92/2012 devono adeguarsi alle disposizioni del comma 7, dell’articolo 26 del D.lgs 148/2015 entro il 31 dicembre 2015. In caso contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore che occupano più di cinque dipendenti confluiscono nel Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29. In tal caso, i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

 

In proposito, si precisa che al fine di rendere il più fluida possibile la transizione nella nuova disciplina da parte dei fondi già vigenti, garantendo che non vi sia alcuna soluzione di continuità all’operato degli stessi, l’adeguamento di cui al comma 8 è obbligatorio esclusivamente per quei fondi che presentano disposizioni difformi rispetto al precetto del citato art. 26, comma 7.

 

I fondi, a norma dell’art. 26, c. 9, possono, inoltre, assicurare le seguenti ulteriori finalità:

 

a)   una tutela integrativa rispetto a  prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b)   assegni straordinari nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo;

c)   contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

Per la disciplina puntuale dei singoli fondi costituiti si rimanda alle specifiche circolari ad oggi emanate.

 

4. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

 

Ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità, hanno già adeguato alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2015) la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall’articolo 26, c. 1, si applicano le  disposizioni di cui all’art. 27.

 

Si tratta di quei fondi che, in costanza della previgente disciplina, hanno adeguato le proprie fonti normative alle medesime finalità oggi perseguite dall’art. 26, c. 1, prevedendo cioè misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

 

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, a norma dell’art. 27, c. 3, assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:

 

a)   un assegno ordinario di durata e misura pari all’assegno ordinario di all’art. 30, c. 1 (vedi infra par. 7.1);

b)   un assegno di solidarietà di cui all’art. 31 (vedi infra par. 7.2), per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

 

A tal fine, tali fondi devono adeguarsi alla disposizione dell’art. 27, c. 3, sopra esposta, entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al Fondo di integrazione salariale, alle cui prestazioni possono accedere solamente per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

 

A norma dell’art. 32, c. 2, i fondi bilaterali alternativi possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le seguenti finalità:

 

a)         prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione Naspi); in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

 

La possibilità di perseguire tali ulteriori finalità, a norma dell’art. 27, c. 5, lett. f), deve essere prevista negli accordi o contratti collettivi di adeguamento alla disciplina dell’art. 27.

 

In particolare, il medesimo comma 5, alla lettera a) specifica che gli accordi o contratti collettivi devono fissare un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016. La mancata previsione di un’aliquota così determinata comporta, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, la confluenza nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la possibilità di richiedere le prestazioni da questo garantite solamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

 

Stante la finalità perseguita dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di realizzazione ovvero integrazione, in chiave universalistica, del sistema di tutele a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ovvero di cessazione dello stesso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, i requisiti per la contabilità degli stessi, i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del comitato amministratore, nonché le modalità per rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni.

 

5. Fondo di solidarietà residuale

 

Il Fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, continua ad operare, fino alla data del 31/12/2015, nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art 27. Le caratteristiche del suddetto Fondo e la relativa disciplina di finanziamento sono state illustrate con circolare n. 100/2014 e con successivi messaggi n. 6897/2014 e n. 8673/2014. Mentre, con messaggio n. 7637 del 28/12/2015, sono state fornite le prime indicazioni relative all’operatività del Fondo residuale.

 

Nell’eventualità in cui vengano conclusi accordi per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, in settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo residuale (c.d. opting out), dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del Fondo residuale se non per la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate e i contributi già versati o dovuti rimangono nella disponibilità del Fondo residuale. Rimane comunque nella facoltà del Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, proporre il mantenimento dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

 

A norma dell’art. 28, c. 2 i fondi di solidarietà bilaterali costituiti a seguito dell’opting out, devono garantire l’assegno ordinario di cui all’art. 30, o comunque le prestazioni di cui all’art. 26, e prevedere un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti e quindi di importo non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale.

 

A norma dell’art 4 del D.I. 79141/2014, il Fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari a 5,84 per cento. La prestazione è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, sempre trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di nove mesi in un biennio mobile.

 

A norma dell’art. 4, c. 2, del D.I. 79141/2014, nei limiti della compatibilità, agli interventi ed ai trattamenti previsti dal fondo si applica la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali. Pertanto, stante anche la medesima previsione contenuta nell’art. 30, c. 1, del D.lgs. 148/2015, sempre in tema di durata, trova applicazione il disposto dell’art. 12, c. 5, del medesimo D.lgs. in base al quale non possono essere autorizzate ore di integrazione eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione.

 

L’art. 39 del D.lgs. 148/2015 prevede inoltre in riferimento al Fondo residuale l’applicazione dei seguenti articoli di cui al titoli I, capo I, dello stesso D.lgs.:

 

  • art. 1, c. 2 e 3, concernente il requisito, da parte del lavoratore beneficiario, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
  • art. 2, c. 1, che include tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • art. 2, c. 4, che prevede la proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite;
  • art. 4, c. 1, in base al quale, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatta salva l’ipotesi di ricorso alla causale del contratto di solidarietà, la cui durata si computa per la metà così come previsto dall’art. 22, c. 5;
  • art. 7, cc. da 1 a 4, in tema di modalità di erogazione e termini per il rimborso delle prestazioni (per il quale si veda infra par. 7.4);
  • art. 8, in tema di condizionalità e politiche attive.

 

Nel nuovo sistema normativo l’intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in relazione ad una delle seguenti causali:

 

  • eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà
  • procedure concorsuali (fino al 31 dicembre 2015).

 

A norma dell’art. 4, c. 1, del D.I. 79141/2014 sono esclusi dall’intervento del fondo i casi di cessazione, anche parziale, di attività lavorativa.

 

6. Fondo di integrazione salariale

 

A norma dell’art. 29, il Fondo residuale di cui al precedente paragrafo a decorrere dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

 

A norma dell’art. 28, comma 4, la disciplina del preesistente Fondo di solidarietà residuale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015, è adeguata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle disposizioni del D.lgs. medesimo.

 

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo a norma dei citati artt. 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 27 (fondi di solidarietà bilaterali alternativi). Ai fini del computo della soglia dimensionale sono considerati anche gli apprendisti. Rispetto al passato l’ambito di applicazione del fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa.

 

Il fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, garantisce due prestazioni: l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.lgs. 148/2015 e, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30. Quest’ultima prestazione può essere concessa per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, ad eccezione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti l’assegno di solidarietà può essere autorizzato solo per eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

 

Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il fondo provvede all’erogazione delle prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo stesso e, in ogni caso, per ciascun datore di lavoro sono previsti dei tetti aziendali che, a regime, per l’anno 2022, sono determinati in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dalla data di costituzione del Fondo, tenuto conto delle prestazioni già concesse alla singola azienda.

 

Su disposizione dell’art. 44, c. 5, del D.lgs., allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui al precedente capoverso, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a favore del datore di lavoro, è così determinato:

 

a)   nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016;

b)   dieci volta la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2017;

c)   otto volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2018;

d)   sette volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2019;

e)   sei volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2020;

f)    cinque volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2021.

 

Alla gestione del Fondo provvede un Comitato amministratore avente i compiti di cui al seguente par. 13 ad eccezione della deliberazione in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Rispetto a quanto previsto per il Fondo residuale, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal fondo sono autorizzati, stante il disposto dell’art. 29, c. 7, del D.lgs. 148/2015, con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.

 

7. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

 

L’art. 26, c. 4, del D.lgs. n. 148/2015 dispone che i decreti istitutivi dei fondi, sulla base degli accordi o contratti collettivi stipulati, determinano l’ambito di applicazione dei fondi, con riferimento al peculiare settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

 

Pertanto, ai fini di una puntuale ricognizione del campo di applicazione sia oggettivo che soggettivo, si rinvia alle circolari esplicative della disciplina di ciascun Fondo.

 

8. Prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

 

La finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito, l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà.

 

 

8.1 Assegno ordinario

 

L’assegno ordinario (art. 30) è una prestazione a sostegno del reddito che i fondi di cui all’art. 26 (fondi di solidarietà bilaterali) assicurano nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.

 

L’Assegno è di importo almeno pari all’integrazione salariale e per una durata massima non inferiore a 13 settimane e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 12) o straordinaria (art. 22); in ogni caso deve essere rispettata la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo l’eventualità di ricorso alla causale del contratto di solidarietà, di cui all’art. 21, c. 1, lett. c), che viene computata nella misura della metà.

 

Rispetto al previgente sistema normativo, pertanto, la durata massima della prestazione non è più stabilita nella stessa misura per tutte le causali che ne giustificano il ricorso, ma modulata sulla causale invocata.

 

A norma dell’art. 30, c. 2, la domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, alla struttura territoriale INPS competente in base all’unità produttiva, non prima di 30 giorni dall’inizio e non oltre il termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

L’assegno ordinario può essere richiesto per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da una delle seguenti causali:

 

  • eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  • contratto di solidarietà;
  • procedure concorsuali (fino al 31/12/2015)

 

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alla circolare n. 201 del 15/12/2015.

 

8.2 Assegno di solidarietà

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di cui all’art. 28 del D.lgs. 148/2015, rinominato Fondo di integrazione salariale a decorrere dalla medesima data, garantisce un assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

A norma dell’art. 31, c. 2, l’assegno, di importo pari a quello previsto per la cassa integrazione guadagni dall’art. 3, può essere corrisposto per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

 

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, alla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 

Anche all’assegno di solidarietà si applica, nei limiti della compatibilità, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

A norma dell’art. 27, c. 3, tale prestazione può anche essere assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane.

 

8.3 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale.

 

A norma dell’art. 39, ai fondi di cui agli articoli 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 28 (Fondo residuale, dal 1° gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale) si applica l’art. 7, cc. da 1 a 4, in materia di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di cassa integrazione guadagni.

 

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti  aventi diritto e successivamente rimborsato o conguagliato dall’INPS. A tal fine l’impresa, a pena di decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

 

Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi decorrono da tale ultima data.

 

Termini per il rimborso delle prestazioni

 

L’art. 7, c. 3, ridefinisce, dunque, i termini entro i quali i datori di lavoro possono completare le operazioni di conguaglio o compensazione delle somme anticipate ai lavoratori, che, a pena di decadenza, devono essere concluse entro sei mesi decorrenti:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
  • dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi s’intende la data dell’autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS, propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro;
  • dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa che impediscono il pagamento dell’integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.

 

9. Prestazioni ulteriori

 

I fondi a norma dell’art. 26, c. 9, possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi.

 

A tal fine, i fondi possono erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

 

  1. prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione Naspi); in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
  2. assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  3. contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

10. Contributi di finanziamento

 

I contributi ordinari di finanziamento ai fondi sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

 

Sono i decreti di cui agli articoli 26, cc. 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali),  28 (Fondo residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale) a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo di integrazione salariale è fissata ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015:

 

  • nella misura dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
  • nella misura dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti.

 

L’articolo 3, comma 2 del d.lgs. 148/2015 prevede che nell’eventualità di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, il datore di lavoro è tenuto al versamento al fondo di un contributo addizionale, calcolato sulle retribuzioni perse nella misura prevista dai citati decreti di cui agli art. 26 e 28, non inferiore all’1,5 per cento.

 

A norma dell’art. 5, c. 1, lett. b), del D.I. 79141/2014, il Fondo residuale prevede un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3 per cento per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50 per cento per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

 

Il decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce per il Fondo di integrazione salariale una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà pari al 4 per cento della retribuzione persa.

 

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

 

Per le aliquote contributive di finanziamento fissate dagli altri Fondi, si rinvia alle singole circolari esplicative dei regolamenti di ciascuno.

 

11. Contribuzione correlata

 

A norma dell’art. 34, per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, i fondi di cui agli artt. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) e 28 (Fondo residuale che dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale), provvedono a versare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

Per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27, la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro, che potrà successivamente rivalersi sul fondo.

 

Il versamento della contribuzione correlata alla prestazione alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato può essere prevista, dai decreti istitutivi, anche in relazione alle prestazioni ulteriori erogate dai fondi di solidarietà e disciplinate dai decreti istitutivi dei fondi (prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa; assegni straordinari per il sostegno al reddito; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea).

 

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

 

12. Equilibrio finanziario dei fondi.

 

Come nel previgente sistema, a norma dell’art. 35, i fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dai singoli fondi, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.

 

I fondi hanno l’obbligo di presentazione di bilanci di previsione ad otto anni, sulla base dei quali il comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze.

 

Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero d’inadempienza del comitato.

 

In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

13. Comitato amministratore.

 

Ai sensi dell’art. 36, alla gestione di ciascun Fondo provvede un comitato amministratore composto da non più di dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del Fondo nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comitato è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

I membri del comitato devono possedere specifici requisiti di competenza e onorabilità individuati rispettivamente dagli artt. 37 e 38 del D.lgs.

 

Ai membri così designati si affiancano due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

A tutti i componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

 

Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

 

Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale o un suo delegato, con voto consultivo.

 

Le decisioni del comitato, assunte a maggioranza e con voto decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove evidenzino profili d’illegittimità.

 

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro cinque giorni e deve essere sottoposto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS che, entro tre mesi, può stabilire se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

Nell’ambito dei principi guida definiti dall’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, al fine di dare un termine certo per l’avvio dei fondi, l’art. 36, c. 8, stabilisce che, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza dello stesso vengono temporaneamente svolti da un commissario straordinario nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.

 

Il comitato amministratore, così definito, gestisce il relativo fondo di competenza, con i seguenti compiti:

 

  1. predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  2. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti;
  3. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
  4. vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
  5. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
  6. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

 

Il comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, a norma dell’art. 29, c. 5, assolve alla gestione del fondo eseguendo i compiti elencati al precedente capoverso, con l’eccezione di quanto indicato al punto 2). Come già evidenziato nel par. 6, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal fondo sono autorizzati dalla struttura INPS competente in relazione all’unità produttiva.

 

14. Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano

 

Le province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell’art. 1, c. 124, L. 191/2009 e del D.lgs. 28/2013, possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale. A tale fondo, salvo disposizioni diverse, si applica la disciplina dei fondi di solidarietà di cui all’art. 26 e 35 del D.lgs. 148/2015.

 

La natura territoriale del Fondo si evince dalla considerazione che, a norma dell’art. 40, c. 3, del D.lgs. 148/2015, sono soggetti alla disciplina del Fondo i datori di lavoro che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle citate province autonome. Ovviamente i datori di lavoro devono appartenere a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

 

I datori di lavoro così individuati, già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale di cui all’art. 28 o del Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29, dalla data di istituzione del Fondo territoriale non sono più soggetti alla disciplina dei fondi di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai datori di lavoro, così come individuati nel precedente capoverso, che aderiscono ad un fondo di solidarietà di cui all’art. 26 costituito successivamente alla data di istituzione del Fondo territoriale.

 

Hanno, invece, facoltà di aderire al Fondo territoriale quei datori di lavoro che, occupando sempre almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno già aderito a fondi di solidarietà di cui all’art. 26 o 27, precedentemente alla data di istituzione del Fondo territoriale. In caso di esercizio di tale facoltà, gli stessi non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza dalla data di adesione al Fondo territoriale.

 

Il Fondo territoriale, a norma dell’art. 40, c. 7, deve prevedere un’aliquota di finanziamento almeno pari allo 0,45 per cento.

 

15. Altri fondi di solidarietà

 

A norma dell’art. 40, c. 9, la disciplina del Fondo Trasporto Aereo, di cui alla legge 3 dicembre 2004, n. 291, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata alle norme del citato decreto 148/2015, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

 

16. Fondi di solidarietà bilaterali facoltativi

 

A norma dell’art. 26, c. 10, i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Tali fondi possono essere istituiti per le seguenti finalità elencate dall’art. 26, c. 9:

 

a)   assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative in termini di solo importo, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b)   prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c)   contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

17. Disposizioni finali e transitorie

 

Le disposizioni del decreto in commento, se non diversamente indicato, si applicano ai trattamenti d’integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto) anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data (sul punto vedi amplius la circolare 201/2015).

 

Ai fini del calcolo della durata massima della prestazione, di cui all’art. 4, comma 1, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

 

 

18. Abrogazioni

 

Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono altresì abrogati i commi 20, 20-bis e 21 del medesimo articolo e il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 79141/2014, istitutivo del Fondo residuale che, a far tempo dalla medesima data, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi