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Circolare numero 9 del 19-01-2017


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 19/01/2017
Circolare n. 9
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale.Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.

Da ultimo, allo scopo di attenuare l’impatto dei cambiamenti introdotti sull’operatività del ciclo produttivo aziendale, vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell’istituto.

INDICE

Premessa.

Parte I

1.        Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro.

2.        Unità produttiva.

2.1.   Unità produttiva. Precisazioni.

2.2.   Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.

2.3.   Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.

2.4.   Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.

3.        Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza.

4.        Integrazioni salariali straordinarie.

4.1.   Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari.

4.2.   Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale.

4.3.   Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario CIGS.

5.        Contribuzione addizionale.

5.1.   Nuovo assetto del contributo addizionale.

5.2.   Decorrenza delle nuove aliquote.

5.3.   Variazione della misura dell’aliquota.

5.4.   Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

5.5.   Momento impositivo del contributo addizionale.

5.6.   Calcolo del contributo addizionale.

5.6.1.         Rapporti di lavoro a tempo pieno.

5.6.2.         Rapporti di lavoro a tempo parziale.

5.7.   Aumenti retributivi non utili ai fini del trattamento di integrazione salariale e della retribuzione persa.

6.        Trattamento di fine rapporto e CIGS.

6.1.   TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale.

6.2.   TFR e CIGS per contratti di solidarietà.

6.3.   TFR e CIG in deroga.

Parte II

7.        CIGO/CIGS con Ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

7.1.   CIGO con Ticket ante D.Lgs. 148/2015.

7.2.   CIGO con Ticket post D.Lgs. 148/2015.

7.3.   CIGS con Ticket post D.Lgs. 148/2015.

7.4.   Uso del CodiceEvento.

8.        CIGO/CIGS Aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio.

8.1.   CIGO Aggregata post D.Lgs. 148/2015.

8.2.   CIGS Aggregata post D.Lgs. 148/2015.

9.        CIGD post D.Lgs. 148/2015.

10.    Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

10.1. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale.

10.2. Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

11.    Istruzioni Contabili.

 

 

Premessa.

 

Come noto, il D.Lgs. 148/2015, ha operato il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro.

 

In particolare, le principali novità introdotte dal titolo I del predetto decreto – che abroga integralmente o parzialmente le disposizioni previgenti in materia (leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991, n. 92/2012, ecc.) - riguardano:

-      l’estensione della tutela ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;

-      la ridefinizione dei requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni;

-      la revisione dei limiti massimi di durata dei trattamenti;

-      la rimodulazione della misura della contribuzione ordinaria;

-      la revisione dell’assetto e della misura della contribuzione addizionale;

-      l’introduzione del termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio delle prestazioni CIG anticipate dal datore di lavoro.

 

Con circolare INPS n. 197 del 2/12/2015 sono stati illustrati i profili normativi ed operativi della riforma. Più in particolare, la circolare si è poi soffermata sulla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

 

Con i messaggi n. 24 del 5 gennaio 2016, e n. 3028 del 12 luglio 2016 sono state, in particolare, fornite istruzioni per la corretta applicazione della contribuzione ordinaria CIGO/CIGS, ex art. 2 D.Lgs. 148/2015, dovuta per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016 l’Istituto ha dato indicazioni e chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all’applicazione dei termini di decadenza del diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, dei termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive, nonché della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

 

Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni tecniche per operare la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens, nonché il calcolo e il versamento della contribuzione addizionale CIGO/CIGS, anche riferita alle integrazioni salariali in deroga.

 

In ordine ai termini di svolgimento degli adempimenti introdotti per dare completa attuazione alla riforma della CIG, allo scopo di assicurare alle aziende i tempi necessari per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi aziendali, la decorrenza dei predetti adempimenti è fissata, salvo diversa previsione, a partire dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.

 

 

Parte I

 

1.   Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro.

 

Come è noto, l’art. 1 del D.Lgs. 148/2015, nel definire il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni, individua i destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Restano pertanto esclusi dai predetti trattamenti i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

 

Per quanto concerne, in particolare, l’estensione di trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si rinvia alle disposizioni contenute nei messaggi n. 24/2016 e n. 3028 del 12 luglio 2016.

 

Accedono ai trattamenti in argomento i lavoratori sopra indicati a condizione che abbiano conseguito un’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione al Ministero (trattamento straordinario) o all’Istituto (trattamento ordinario).

 

Come già chiarito al punto 1.1 della circolare 197/2015, ai fini della maturazione del predetto requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:

a)   ferie;

b)   festività;

c)   maternità obbligatoria;

d)   infortunio.

 

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 19 luglio 2016), ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, si precisa che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. Infine, in caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

 

In attesa del riassetto complessivo dell’esposizione del calendario giornaliero finalizzato ad identificare i predetti periodi di sospensione, nonché tutti gli eventi figurativi, ai fini del computo dell’anzianità utile per l’accesso alle integrazioni salariali, i datori di lavoro continuano ad adottare in UniEmens la compilazione del calendario giornaliero sulla base degli standard tecnici in uso secondo le vigenti disposizioni.

 

 

2.   Unità produttiva.

 

2.1.    Unità produttiva. Precisazioni.

 

L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

 

Si sottolinea l’importanza della corretta identificazione dell’Unità produttiva ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti. Si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

 

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, si precisa quanto segue.

 

Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

 

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

 

Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

 

In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

 

Si precisa altresì che, in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.

 

Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, riformando l’indirizzo interpretativo, già fornito con Messaggio 7336 del 2015, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri. Detto nuovo indirizzo trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto, data di pubblicazione della circolare 139/2016 recante l’indirizzo medesimo.

 

Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.

 

L’attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:

  • controlli on desk: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa;
  • controlli tramite vigilanza documentale e/o ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.

 

Si richiama altresì, ai fini della prevista autocertificazione di tali requisiti e dell’individuazione della durata presuntiva per la qualificazione in unità produttiva dei cantieri edilizi e affini, quanto previsto nella circ. INPS n. 139 del 01/08/2016 - Parte seconda - paragrafo 5.

 

Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive, da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, ferma la nozione di unità produttiva come riportata nell’ambito della presente circolare, vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di unità produttiva).

 

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva, la cui nozione è quella diffusamente illustrata nel presente paragrafo. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

Detto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), va valorizzato anche laddove, non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui l’azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro. Inoltre, a partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione del predetto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

 

Si ricorda, infine, che è cura dei i datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.

 

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell’ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e 176/2016 (par. 4), viene preservato l’attuale assetto dell’anagrafica aziendale relativo all’elemento UnitaOperativa. Nello specifico l’elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ.n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

 

2.2.    Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.

 

Di seguito si riportano le istruzioni operative per definire/gestire un’unità produttiva:

-          accedere al menu dei servizi per le aziende e i consulenti, del sito istituzionale dell’INPS;

-          nella sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” attivare la voce “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”;

-          digitare la matricola per la quale aprire/gestire l’unità produttiva e confermare;

-          le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante “Pagina successiva”, fino a quando non compare l’elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod=’S’), cliccare ancora su “Pagina Successiva”;

-          selezionare “Comunicazione unità operativa-produttiva”, sarà visualizzato l’elenco delle unità produttive da gestire, oppure cliccare su “Inserisci” per aprire una nuova unità produttiva;

-          immettere i dati richiesti e specificare l’opzione “Unità produttiva” e salvare, dopo aver preso visione della dichiarazione sulla apertura dell’unità produttiva;

-          infine registrare la richiesta di creazione dell’unità produttiva appena definita, cliccando su “Registra Richiesta”.

 

2.3.    Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.

 

Nel caso di svolgimento dell’attività presso più UP nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:

a) valorizzeranno l’UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;

b) in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

 

Detta soluzione convenzionale, ispirata ad un criterio di prevalenza temporale, consente di evitare la duplicazione delle informazioni UniEmens su più UP, anche al fine di non generare complessità gestionali a carico delle imprese.

 

2.4.    Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.

 

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”; dei “Servizi per aziende e consulenti” (Sezione “Aziende, consulenti, professionisti”) (cfr. par. 2.2). Resta fermo che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

 

Ogni operazione con retroattività anteriore a quella sopra riportata è autorizzata, su istanza dell’azienda, ad essere trasmessa attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione, da parte degli operatori delle sedi territoriali dell’Istituto (UO anagrafica e flussi). In tali casi le sedi dell’Istituto procederanno all’accoglimento dell’istanza solo una volta accertata, se del caso anche attraverso gli opportuni interventi ispettivi, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione retrodatata dell’unità produttiva.

 

 

3.   Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza.

 

Come è noto, sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

 

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, i sei mesi decorrono dall’entrata in vigore del decreto stesso (24.09.2015).

 

Come già precisato al punto 1.7 della circolare 197/2015 e al par. 13 della circolare 201/2015, una volta maturato il termine di decadenza, l’azienda non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai propri dipendenti con gli ordinari flussi UniEmens che abbiano competenza successiva al mese di scadenza, né attraverso flussi regolarizzativi.

 

In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 197/2015 (par. 1.7).

 

Nel caso di provvedimenti di differimento o sospensione degli adempimenti contributivi - si pensi ad esempio alla sospensione a seguito di calamità naturali (cfr. art. 5, co. 5-ter, L. 225/1992) – i cui effetti si estendono anche all’istituto della decadenza introdotto dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015, i termini di decadenza per il conguaglio, ovvero la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori, sono posticipati per il periodo stabilito dal provvedimento di legge. Sul piano applicativo, tutti i termini di decadenza che intervengono nel corso del periodo soggetto a sospensione sono posticipati al termine del periodo di sospensione fissato dalla legge.

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, per quanto riguarda le integrazioni salariali, il montante disponibile, in favore dell’azienda, è quello calcolato dall’Istituto sulla base dell’algoritmo di calcolo della CIG pubblicato anche come allegato 1 della circolare n. 197/2015.

 

La nuova disciplina di carattere generale trova applicazione in tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga e per le prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà). Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga e delle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà, come precisato, rispettivamente, nelle circolari INPS n. 56 del 2016 e n. 201/2015, per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto.

 

Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti integrativi del reddito garantiti dai Fondi di solidarietà, concessi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.

 

Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23 settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:

1)   periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e delibera dell’INPS o decreto ministeriale emessi in data antecedente al 24 settembre 2015 à i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;

2)   periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e delibera dell’INPS o decreto ministeriale emessi successivamente al 23 settembre 2015 à i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell’autorizzazione INPS;

3)   periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015 à in questo caso, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell’emissione del provvedimento di concessione da parte dell’Istituto o del decreto ministeriale, se successivo.

 

4.   Integrazioni salariali straordinarie.

 

4.1.    Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari.

 

Il Capo III del Titolo I del decreto legislativo riordina la normativa relativa alle integrazioni salariali straordinarie.

 

L'articolo 19 prevede che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituite presso l’INPS dall’art.37 della legge n.88/89. Tale gestione, eroga le prestazioni e ad essa affluisce la relativa contribuzione addizionale.

 

L'articolo 20 definisce il campo di applicazione oggettivo della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, confermativo del preesistente ambito applicativo con il pregio di ricondurre ad unità le disposizioni normative presenti in diversi testi di legge.

 

Pertanto, la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie ed i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese sotto elencate, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti (riconducibili a tutte le tipologie contrattuali previste dall’art. 41 c.2 del D.Lgs. 81/2015) e i dirigenti:

a)   imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;

b)   imprese artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

c)   imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d)   imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e)   imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile;

f)    imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

g)   imprese di vigilanza.

 

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle imprese seguenti, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a)   imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

b)   agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

 

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle seguenti categorie:

a)   imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

b)   partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 

4.2.    Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale.

 

Per l’individuazione della sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 20, comma 1, del decreto di riforma, si deve fare riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

 

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 24/2015, ha chiarito che, per il calcolo della forza lavoro, continuano ad applicarsi i criteri già esplicitati in vigenza della pregressa disciplina (ante D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, al punto 2 della predetta circolare, il Dicastero ha precisato “ che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, prevale su quella dell’art. 27 del decreto legislativo n. 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto norma speciale per la materia della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”.

 

In altri termini, i lavoratori a tempo determinato continuano ad essere computati nella forza ai fini CIGS alla stregua degli altri dipendenti a tempo indeterminato, senza che in tali fattispecie operi il riproporzionamento previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Ai fini del calcolo della forza aziendale “FZ”, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente alla richiesta di intervento di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

 

Per la determinazione della forza aziendale, si vedano le circolari n. 25/1991, n. 211/1991 e n. 25/2010.

 

4.3.    Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario CIGS.

 

Come disposto dall’art.23 del decreto legislativo 148/2015, il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Tale disposizione, quindi, conferma la previgente misura di tale contributo, già fissata dall’art. 9 della legge n.407/90. Pertanto nulla è innovato.

 

 

5.   Contribuzione addizionale.

 

5.1.    Nuovo assetto del contributo addizionale.

 

Come già illustrato in circolare n. 197/2015, l’art. 5 del decreto 148/2015 ha modificato l’assetto e la misura della contribuzione addizionale, introducendo rilevanti innovazioni rispetto alla previgente disciplina legale.

 

Tale disposizione pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

a)   9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b)   12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c)   15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

 

In particolare, la nuova disciplina del contributo addizionale si caratterizza per i seguenti aspetti innovativi:

a)   la contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e, quindi, non più sull’integrazione corrisposta;

b)   la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Detta disciplina si applica anche alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (cfr. Circ. INPS n.56 del 29/03/2016).

 

Per completezza, si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).

 

A tale riguardo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, con il quale è stata definita la misura dell’incremento del contributo addizionale nella fattispecie in argomento. Tale incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. Il predetto decreto dispone, altresì, che la DTL competente, trasmetta gli esiti dell’accertamento alla sede territoriale competente dell’istituto, la quale provvederà ad applicare la sanzione comminata.

 

La circolare n. 4, del 2 febbraio 2016, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito, relativamente al contributo addizionale, che – non avendo il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 nulla disposto al riguardo e considerando che l’articolo 46, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 148 del 2015 ha abrogato l’art.8, commi da 1 a 5, e 8 del D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.160 – la nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

 

5.2.    Decorrenza delle nuove aliquote.

In base all’art. 44, comma 1, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto 14 settembre 2015, n.148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015). Da tale principio generale consegue che la nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, D.Lgs. n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data (cfr. p. 2 della circolare n. 197/2015).

 

Per i trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il principio recato dal citato art. 44, co. 1 del decreto di riforma - avuto riguardo alle precisazioni ed i chiarimenti forniti in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – non trova applicazione nelle fattispecie di seguito illustrate.

 

In circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che continua a trovare applicazione la previgente disciplina nei seguenti casi:

-      proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015;

-      istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015.

 

Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con successiva nota del 21 dicembre 2015, il predetto Dicastero ha chiarito come non si applichi la disciplina recata dal D.Lgs. n. 148/2015, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

 

Ciò in quanto, durante tale periodo, le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali ex art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, così come disposto dal successivo art. 44 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

 

Quindi, alla luce del chiarimento ministeriale sopra illustrato, nei casi di consultazione sindacale/verbale di accordo e conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro intervenute entro il 23.9.2015, con presentazione delle relative istanze di integrazioni salariali straordinarie nel periodo intercorrente tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015, i connessi trattamenti autorizzati non saranno soggetti alla disciplina del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

5.3.    Variazione della misura dell’aliquota.

 

Come detto, la misura del contributo addizionale dovuto dalle aziende interessate varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 44, comma 1 e 2, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini, i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.

 

Con esclusivo riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non dovranno essere computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio di cui alla citata circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e alla sopra richiamata nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.

 

Come già evidenziato nell’ambito della circolare n. 199 del 15 novembre 2016, può accadere che il superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive si verifichi nel corso del mese. In tali casi, avuto riguardo alla mensilizzazione dei periodi di paga e dei flussi informativi assicurativi e contributivi, le aziende saranno tenute a versare la contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti. Ciò vale anche nel caso in cui il superamento dei citati limitati avvenga per effetto di più autorizzazioni nell’ambito dello stesso mese.

 

5.4.    Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

 

Come già chiarito con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:

a)   per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, co. 3, D.lgs. n. 148/2015);

b)   dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, co. 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;

c)   dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, co. 10-ter, del D.L. n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93;

d)   dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

5.5.    Momento impositivo del contributo addizionale.

 

Ai sensi dell’art. 12, co. 2, della legge n.164/75 - abrogato dall’art. art. 46, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 148/2015 – le imprese che si avvalevano degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario, ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, erano tenute a versare il contributo addizionale alla Cassa Integrazione Guadagni in sede di conguaglio delle relative prestazioni. Analoga disposizione non è stata riprodotta nel decreto di riforma.

 

Stante il mutato regime normativo, il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso all’integrazione salariale, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

 

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Ad esempio, nel caso di inizio evento CIG in data 10.05.2016 e rilascio autorizzazione in data 5.08.2016, gli adempimento sono i seguenti:

-      nell’ambito del flusso 09/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10.05.2016 - 30.09.2016);

-      nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.

 

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

 

5.6.    Calcolo del contributo addizionale.

 

Come in precedenza evidenziato, il decreto legislativo n. 148/2015, ha modificato la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo come tale la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Allo scopo di assicurare, ai lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale, le tutele previste dalla legge, con particolare riguardo alle modalità di accredito della contribuzione figurativa, la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale.

 

Nel merito, si ricorda che, l’art. 3, comma 5 del citato decreto, nel definire la misura dell’integrazione salariale, stabilisce che ”…L’importo del trattamento…non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili…comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive”. Pertanto, la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.

 

Nel flusso UniEmens, la retribuzione persa viene esposta nell’ elemento DifferenzeAccredito. Tenuto conto di quanto evidenziato in ordine agli elementi che sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della retribuzione persa, le imprese devono valorizzare tale elemento considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13° e la 14° mensilità aggiuntiva, ed altre gratificazioni annuali e periodiche.

 

5.6.1.   Rapporti di lavoro a tempo pieno.

 

Allo scopo di agevolare le operazioni di adeguamento dei sistemi aziendali di gestione delle paghe e contributi, nell’all.1 viene riportato l’algoritmo di calcolo generale della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura del contributo addizionale.

 

Vedi Figura 1 in Allegato 1

 

L’implementazione del predetto algoritmo cambia a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di una retribuzione mensilizzata ( TipoPaga = M) ovvero sulla base di una retribuzione giornaliera ( TipoPaga = G) oppure oraria ( TipoPaga = H) e subisce adattamenti qualora l’assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese di paga ovvero laddove, nel corso del medesimo mese di paga, si registri un cambio di qualifica. Nel caso in cui ci si riferisca a lavoratori mensilizzati, al fine di effettuare la normalizzazione del valore della retribuzione persa, a prescindere dalle ore lavorabili nel mese, dovrà essere applicato un fattore correttivo pari al rapporto tra divisore orario contrattuale e ore lavorabili al mese. Opportune rivisitazioni dell’implementazione dell’algoritmo di calcolo della retribuzione persa vanno effettuate nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. Di seguito, in relazione ad ogni fattispecie di rapporto di lavoro, viene riportato l’algoritmo di calcolo della relativa retribuzione persa.

 

Lavoratori con retribuzione mensilizzata

 

Per i lavoratori cd. Mensilizzati (TipoPaga = M in UniEmens), la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale (ore medie lavorabili al mese) indicato in UniEmens nell’elemento DivisoreOrarioContr, il quale costituisce il “Divisore orario previsto dal CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria” (cfr. Doc. Tecnico UniEmens). Il numero ore da integrare corrisponde al totale delle ore di CIG indicate in UniEmens nell’elemento NumOreEvento ed espresso in centesimi. Al fine di effettuare la normalizzazione del valore della retribuzione persa a prescindere dalle ore lavorabili nel mese, viene infine inserito un fattore correttivo pari al rapporto tra divisore orario contrattuale e ore lavorabili nel mese. Pertanto, per la predetta categoria di lavoratori, adottando le modalità espressive degli elementi UniEmens, l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa è indicato nell’all.1.

 

Vedi Figura 2 in Allegato 1

 

Lavoratori retribuiti su base oraria o giornaliera

 

Per i lavoratori retribuiti su base giornaliera (TipoPaga = G) oppure oraria (TipoPaga = H), la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (RetribTeorica) per il numero di mensilità ( NumMensilita ) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed ulteriormente diviso per le ore lavorabili espresse in unità con 2 decimali, indicate in UniEmens nell’elemento OreLavorabili, il quale costituisce le “Ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al calendario del mese di riferimento” (cfr. Doc. Tecnico UniEmens). Il numero ore da integrare corrisponde al totale delle ore di CIG indicate nell’UniEmens nell’elemento NumOreEvento ed espresso in centesimi. Pertanto, In UniEmens tale algoritmo di calcolo verrà espresso come indicato nella fig.3 dell’all.1.

 

Vedi Figura 3 in Allegato 1

 

Lavoratori assunti/cessati nel corso del mese ovvero con cambio di qualifica nel corso del mese

 

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero nel caso in cui si verifichi un cambio di qualifica nel corso del mese, l’algoritmo di calcolo da assumere a riferimento, per la corretta compilazione del mese in discorso, è sempre quello sopra indicato per i lavoratori retribuiti su base giornaliera.

 

Per il calcolo del contributo addizionale si procederà ad applicare l’aliquota prevista alla retribuzione persa, così come sopra determinata.

 

Pertanto, in questa fattispecie, a prescindere dall’assetto della retribuzione del lavoratore (mensilizzata, giornaliera, oraria), l’algoritmo di calcolo da utilizzare è comunque quello indicato nella fig.4 dell’all.1.

 

Vedi Figura 4 in Allegato 1

 

5.6.2.   Rapporti di lavoro a tempo parziale

 

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, si ricorda che la retribuzione teorica da indicare in UniEmens è quella relativa allo specifico rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero riparametrata in base alla misura della riduzione dell’orario contrattuale. Pertanto, l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa sarà rimodulato sulla base delle caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo parziale, utilizzando la percentuale di part-time riportata:

-         nell’elemento PercPartTime nel caso di part-time cd. orizzontale;

-         nell’elemento PercPartTimeMese nel caso di part-time cd. verticale o misto.

 

L’implementazione dell’algoritmo di calcolo della retribuzione persa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale cambia a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di una retribuzione mensilizzata ( TipoPaga = M) ovvero sulla base di una retribuzione giornaliera ( TipoPaga = G) oppure oraria ( TipoPaga = H) e subisce adattamenti qualora l’assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese di paga ovvero laddove, nel corso del medesimo mese di paga, si registri un cambio di qualifica. Nell’all.1, in relazione ad ogni fattispecie, viene riportato il relativo l’algoritmo di calcolo.

 

Lavoratori con retribuzione mensilizzata

Per i lavoratori con retribuzione mensilizzata ( TipoPaga = M), l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa, in UniEmens, per i rapporti part-time di tipo orizzontale, verrà espresso come indicato nella fig.5 dell’all.1.

 

Vedi Figura 5 in Allegato 1

 

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, il predetto algoritmo va adeguato utilizzando, ai fini della misura del rapporto part-time, il valore riportato nell’elemento PercPartTimeMese, che, come noto, indica l’orario svolto nel mese cui la denuncia si riferisce. Sempre nei predetti rapporti di lavoro, qualora, per effetto dell’assetto contrattuale, nel mese non si verifichi alcuna riduzione oraria, l’algoritmo da utilizzare è quello relativo al personale a tempo pieno (v. paragrafo 5.6.1, lavoratori con retribuzione mensilizzata).

 

Lavoratori con retribuzione su base oraria o giornaliera

Per i lavoratori retribuiti su base giornaliera ( TipoPaga = G) oppure oraria ( TipoPaga = H), l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa, in UniEmens, verrà espresso come riportato nella fig.6 dell’all.1.

Vedi Figura 6 in Allegato 1

 

Lavoratori assunti/cessati nel corso del mese ovvero con cambio di qualifica nel corso del mese

 

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero nel caso in cui si verifichi un cambio di qualifica nel corso del mese, l’algoritmo di calcolo da assumere a riferimento, per la corretta compilazione del mese in discorso, è sempre quello sopra indicato per i lavoratori retribuiti su base giornaliera. Per il calcolo del contributo addizionale si procederà ad applicare l’aliquota prevista alla retribuzione persa, così come sopra determinata.

 

Pertanto, in UniEmens l’algoritmo di calcolo è quello riportato nella fig.7 dell’all.1.

 

5.7.  Aumenti retributivi non utili ai fini del trattamento di integrazione salariale e della retribuzione persa.

 

Come è noto, l’art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che, in relazione alla nuova causale CIGS rappresentata dai contratti di solidarietà, “…il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.” Pertanto, gli aumenti retributivi fissati da accordi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà, ovvero nel corso della durata del predetto contratto di solidarietà, non vanno assunti a riferimento ai fini del calcolo dell’importo del trattamento di integrazione salariale, così come non vanno considerati ai fini della determinazione della retribuzione persa, da utilizzare sia per l’accredito della contribuzione figurativa, sia per il calcolo del contributo addizionale.

 

Sul piano applicativo, allo scopo di rilevare la ricorrenza dei predetti aumenti retributivi, viene istituito, nella sezione DenunciaIndividuale / DatiRetributivi, il seguente nuovo elemento denominato AumRetrCIGS, nell’ambito del quale le aziende riporteranno a partire dal mese in cui si registrano gli eventi CIGS e per tutto il periodo dell’autorizzazione, la misura mensile degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di solidarietà, nonché nell’arco della durata dell’accordo di solidarietà medesimo.

 

Nell’ambito del nuovo elemento AumRetrCIGS va indicato l’aumento retributivo del mese derivante da contratti collettivi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di solidarietà, nonché nel corso della durata del predetto contratto, come previsto dalle disposizioni dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015. La valorizzazione va effettuata esclusivamente in relazione ai flussi UniEmens a partire dal mese in cui si registrano gli eventi CIGS e per tutto il periodo dell’autorizzazione. Il valore indicato nel nuovo elemento AumRetrCIGS costituisce una parte del valore indicato nell’elemento RetribTeorica e pertanto va determinato sulla base di regole analoghe a quelle che presiedono la valorizzazione dell’elemento RetribTeorica, fra le quali si ricorda:

-      va esclusa la quota di retribuzione ultramensili, quali la 13^ e la 14^ mensilità e altre gratificazioni annuali e periodiche rilevabili sulla base della valorizzazione dell’elemento NumMensilita ;

-      vanno esclusi, in quanto comunque non computabili ai fini della base di calcolo della integrazione salariale, i premi di produzione, i compensi dovuti per ferie e festività non godute, i compensi relativi a periodi precedenti, nonché quelli legati all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (es. lavoro straordinario);

-      l’importo va sempre rapportato al mese intero, salvo nei casi di assunzione o cessazione nel corso del mese, in relazione ai quali l’importo va determinato per il periodo che va rispettivamente dalla data di assunzione alla fine del mese ovvero dall’inizio del mese alla data di cessazione.

 

In tutti i casi in cui ricorrono gli aumenti retributivi previsti dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015, il datore di lavoro è tenuto a valorizzare l’elemento AumRetrCIGS e, ai fini della corretta applicazione degli algoritmi di calcolo della retribuzione persa sopra riportati, a sottrarre il valore ivi indicato dall’importo della RetribTeorica per ogni mese.

 

A titolo esemplificativo, si riporta nell’all.1 (fig.8) l’algoritmo di calcolo generale della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, nel caso in cui ricorrono aumenti retributivi previsti dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015.

 

Vedi Figura 8 in Allegato 1

 

La decorrenza della predetta implementazione del sistema UniEmens è fissata a partire dalle denunce di competenza del quarto mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

6.   Trattamento di fine rapporto e CIGS.

 

6.1.    TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale.

 

Nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/2015 sono state illustrate le novità apportate dal decreto di riforma alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori che fruiscono delle integrazioni salariali straordinarie. In particolare, l’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/2015 ha abrogato la legge n. 464/1972 che, all’art. 2, secondo comma, prevedeva che, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potessero richiedere alla Cassa Integrazione Guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto riferite agli interessati, limitatamente a quanto maturato durante il predetto periodo.

 

Consegue all’abrogazione della richiamata disposizione che le quote di trattamento di fine rapporto restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro interessati - che abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale straordinari, per le causali d’intervento di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 148/2015 – non hanno più diritto alla restituzione delle suddette quote di TFR.

 

Con la successiva circolare n.30 del 9 novembre 2015 integrata dalla nota del 21 dicembre 2015(vedi punto5.2) il Ministero del Lavoro ha chiarito i casi in cui continua ad applicarsi la previgente disciplina, compreso l’art.2, comma 2 L.464/72, che di seguito si riassumono:

  1. domande presentate entro il 23 settembre 2015;
  2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione per i quali la domanda di concessione per primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
  3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Sul piano applicativo, con riferimento agli eventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di cui alle richiamate causali, ricadenti nella disciplina del decreto di riforma, le aziende non potranno più conguagliare alcun importo. Conseguentemente, per le CIGS post D.Lgs. 148/2015, non dovrà più essere utilizzato il codice “L043” avente il significato di “Quote ind. Anzianità L.464/72”.

 

6.2.    TFR e CIGS per contratti di solidarietà.

 

Le quote di TFR maturate in relazione a contratti di solidarietà soggetti alla previgente disciplina ex art. 1 della legge n. 863/84, continueranno ad essere gestite secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 18092/2013; di conseguenza le predette quote dovranno essere recuperate entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di vigenza del contratto, utilizzando il codice “L042” avente il significato di “Quote indennità anzianità L.160/88 art.8.2 bis contratti di solidarietà “.

 

L’art. 21 del decreto di riforma, oltre ad operare l’inclusione del contratto di solidarietà nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, ha dettato specifiche disposizioni in materia di quote di TFR maturate dai lavoratori in relazione alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro stabilita dall’accordo di solidarietà.

 

In particolare, il comma 5 della norma in commento stabilisce che “Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

 

Quindi, con riferimento a tali quote di TFR maturate dai lavoratori come sopra individuati, le aziende interessate potranno procedere al recupero delle predette quote, operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens.

 

A tal fine esporranno, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, nell’elemento CausaleACredito di DatiRetributivi/AltreACredito, il nuovo codice “L045”, avente il significato di “Quote TFR ex art. 21, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015”.

 

6.3.    TFR e CIG in deroga.

 

Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in deroga, e il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, la circolare n. 4, del 2 febbraio 2016, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che non può essere rimborsato dall’INPS. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l’indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

 

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa Integrazione Guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.

 

Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

 

Parte II

 

7.   CIGO/CIGS con Ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

 

7.1.    CIGO con Ticket ante D.Lgs. 148/2015.

 

Con la circolare n. 13/2011 e messaggi Hermes n. 14568/2011 e 7216/2012 sono state fornite indicazioni relative al sistema di gestione della cassa integrazione con ticket, per eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Industria verificatisi a partire da giugno 2012.

 

Attualmente, tale sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso UniEmens, di tutte le informazioni utili alla gestione dell’evento di Cassa Integrazione e alla modalità di pagamento (diretta dell’Istituto, a conguaglio dall’azienda). Il sistema prevede l’esposizione delle informazioni relative alla sospensione del lavoratore con le tempistiche normalmente utilizzate per i lavoratori ed i periodi non oggetto di CIG.

 

Le informazioni relative all’effettivo ammontare della prestazione, nonché l’attribuzione individuale del periodo e degli importi posti a conguaglio dall’azienda, vengono determinati al momento della sospensione in base ai dati trasmessi a corredo della CIG richiesta. All’atto del conguaglio, sarà quindi sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di CIG tramite il numero di autorizzazione o di ticket e verificare che l’importo del conguaglio esposto dall’azienda, non ecceda le prestazioni autorizzate.

 

Nei termini consueti l’azienda invia il flusso UniEmens che contiene le informazioni utili al calcolo della prestazione, all’accredito figurativo ed all’eventuale pagamento diretto, se richiesto nella domanda di CIG. La sequenza temporale dei due adempimenti (domanda CIG e flusso UniEmens) è ininfluente. Per garantire la corretta associazione tra la domanda di CIG e le denunce UniEmens individuali, l’azienda riporta in entrambe le comunicazioni uno specifico codice (ticket) rilasciato dall’apposita procedura che identificherà il singolo evento di CIG nella sua interezza. Il sistema, tramite il ticket, abbina i dati individuali alla domanda e, quando viene accolta, provvede in automatico alla trasformazione da CIG Richiesta a CIG Autorizzata. Il sistema provvede inoltre al calcolo della prestazione individuale, determinando le quote che saranno poste in pagamento ovvero che costituiscono il “credito azienda” conguagliabile, dopo che è intervenuta l’autorizzazione.

 

Con riferimento alle operazioni di conguaglio e di versamento del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce UniEmens già in uso.

 

7.2.    CIGO con Ticket post D.Lgs. 148/2015.

 

Tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal decreto di riforma e illustrate nei paragrafi precedenti, di seguito si indicano le modifiche necessarie per l’esposizione sul flusso UniEmens dei conguagli e del contributo addizionale.

 

I datori di lavoro, utilizzeranno all’interno dell’elemento: DenunciaAziendale /ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGOrd / CongCIGOACredito / CongCIGOCredAltre / CongCIGOAltCaus il codice di nuova istituzione “L038” avente il significato di“conguaglio CIGO D.Lgs. n. 148/2015”e nell’ elemento ImportoCongCIGO l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

 

Per effetto del nuovo quadro normativo, con particolare riguardo all’assetto del calcolo della contribuzione addizionale, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, vengono eliminati i sottoelencati codici:

-      “G941”, avente il significato di “Integr. Salar. Ord. non soggetta a contrib. Addizionale” presente nell’elemento CongCIGOAltCaus ;

-      “V980”, avente il significato di “Recupero CIG ordinaria arretrata per rinnovo CCNL”, presente nell’elemento CongCIGOAltCaus. Al riguardo, anche a seguito dell’introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori di cui ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 148/2015, non trova più applicazione l’utilizzo del predetto codice.

 

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro, utilizzeranno il nuovo codice causale “E501”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post D.lgs 148/2015”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd.

 

Si ribadisce l’obbligo del pagamento del contributo addizionale decorrente a partire dal mese di paga successivo al provvedimento di concessione (vedi punto 5.4).

 

7.3.    CIGS con Ticket post D.Lgs. 148/2015.

 

Il Sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket sarà esteso agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Pertanto, in relazione agli eventi di CIGS che hanno inizio a partire dal predetto mese, le imprese sono tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con Ticket.

 

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, si fa presente che gli elementi e codici – già presenti nel documento tecnico - dovranno essere utilizzati dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSImporto esporranno l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “L040”. Per l’esposizione del contributo addizionale, dovrà essere esposto il codice causale “E600” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

Contestualmente vengono eliminati i seguenti codici:

-      “G942”,avente il significato di “Integr. Salar. Straord. Non soggetta ctr. Addizionale” presente nell’elemento CongCIGSAltCaus;

-      “E603”, avente il significato di “Ctr addizionale CIG straordinaria in misura doppia” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd;

-      “V981”, avente il significato di “Recupero CIG straordinaria arretrata per rinnovo CCNL” presente nell’elemento CongCIGSAltCaus. Al riguardo, anche a seguito dell’introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori di cui ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 148/2015, non trova più applicazione l’utilizzo del predetto codice.

 

Gli importi relativi all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale di cui al precedente punto 5, dovranno essere esposti nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento AltrePartiteADebito / CausaleADebito, nella sezione aziendale, con il nuovo codice causale “A900”, avente il significato di “Incremento contributo Addizionale a titolo di sanzione art.24 D.Lgs. 148/2015”.

 

 

7.4.    Uso del CodiceEvento.

 

Si fa presente che a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, per tutti gli eventi di cassa integrazione gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento CodiceEvento “COR”, avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria richiesta” e dovrà essere indicato il codice <TipoEventoCIG> “T” dopo l’autorizzazione, ovvero il codice “CSR”, avente il significato di “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria richiesta”, sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata), sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione.            

 

Nei casi sopra esposti, la procedura richiederà sempre esclusivamente il numero del Ticket nell’attributo “TipoEventoCIG” di IdentEventoCIG.

 

Si precisa inoltre che, tenuto conto dell’inclusione del CdS nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie ex art. 21 del Decreto di riforma, i datori di lavoro interessati non dovranno più utilizzare il CodiceEvento “SOL” per le CIGS con ticket post D.Lgs. 148/2015.

 

Si precisa che nell’ambito della CIG Aggregata, i datori di lavoro continueranno a valorizzare l’elemento CodiceEventoCIG presente ai seguenti percorsi:

-        CIGPregressa/SettimanaCIG;

-        CIGPregressa/DifferenzeAccreditoCIG;

con i codici in uso “CGO” e “CGS”.

 

 

8.   CIGO/CIGS Aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio.

 

8.1.    CIGO Aggregata post D.Lgs. 148/2015.

 

In relazione alle innovazioni recate della riforma degli ammortizzatori sociali, si rendono necessari degli interventi di adeguamento del flusso UniEmens, anche con riferimento agli eventi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, gestiti con il sistema della “CIG Aggregata”. A tal proposito, si ricorda che con il messaggio INPS n. 1759 del 20/04/2016, si è reso obbligatorio l’utilizzo del nuovo sistema con ticket per tutte le domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria a partire dal 06/09/2016. Pertanto, si precisa che i datori di lavori continueranno ad utilizzare la modalità di gestione senza ticket (“CIG Aggregata”) esclusivamente per le autorizzazioni CIGO intervenute prima del 06/09/2016, sino alla loro naturale scadenza.

 

Ai fini dell’esposizione del conguaglio delle prestazioni soggette e non soggette al contributo addizionale di CIG a livello individuale, i datori di lavoro si atterranno, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, alle modalità di seguito indicate.

 

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno, nell’elemento CausaleCongCIGO presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGOrdACredito / CIGOACredAltre:

-      il nuovo codice causale “G401”, avente il significato di “Integr.salar.ord (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

L’importo del contributo addizionale, verrà esposto all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGO con il nuovo codice causale “E301”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG ordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

Non dovranno essere più utilizzati i seguenti codici:

-      “E700”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG ordinaria (edilizia e lapidei)” presente nell’elemento CausaleContrAddCIGO ;

-      “E200”, avente il significato di “Ratei CIG ordinaria non soggetti a ctr. addizionale”;

-      “E800”, avente il significato di “Ratei CIG ordinaria soggetti a ctr. addizionale”;

-      “V880”, avente il significato di “Recupero CIG ordinaria arretrata per rinnovo CCNL” presenti nell’elemento CausaleCongCIGO. Al riguardo, l’utilizzo del predetto codice, anche per effetto dell’introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori (art. 7, comma 3, D.Lgs. 148/2015), non trova più applicazione.

 

8.2.    CIGS Aggregata post D.Lgs. 148/2015.

 

In riferimento agli eventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, i datori di lavori sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la modalità di gestione con ticket per gli eventi di CIGS che hanno inizio a partire dal secondo mese successivo all’emanazione della presente circolare. L’utilizzo dell’esposizione della CIGS, sulla base delle metodologia aggregata, resterà in vigore per le CIGS con eventi che hanno inizio prima della data sopra indicata e fino alla loro naturale scadenza.

 

L’esposizione del conguaglio delle prestazioni soggette e non soggette al contributo addizionale, dovrà essere effettuata a cura dei datori di lavoro attenendosi alle modalità sotto riportate.

 

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, verrà valorizzato all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G601”, avente il significato di “Integr. salar. Straord. (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

Per l’esposizione del contributo addizionale, valorizzeranno all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale “E399”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

Non dovranno essere più utilizzati i seguenti codici:

-      “F500”, avente il significato di “Ratei CIG straord. Non soggetti a contrib. Addizionale”;

-      “F600”, avente il significato di “Ratei CIG straord. Soggetti a contrib. Addizionale”;

-      “V890”, avente il significato di “Recupero CIG straordinaria arretrata per rinnovo CCNL”. Anche in questo caso, l’utilizzo del predetto codice, anche per effetto dell’introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori (art. 7, comma 3, D.Lgs. 148/2015), non trova più applicazione.

 

Gli importi relativi all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale di cui al precedente punto 5, dovranno essere esposti all’interno della sezione aziendale del flusso UniEmens, nell’elemento AltrePartiteADebito / CausaleADebito, con il nuovo codice causale “A900”, avente il significato di “Incremento contributo addizionale a titolo di sanzione ex art. 24 D.Lgs. 148/2015”.

 

 

9.   CIGD post D.Lgs. 148/2015.

 

In relazione alle modifiche legislative introdotte dal decreto in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, si rendono necessari degli adeguamenti del flusso UniEmens anche per gli eventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga che continueranno ad essere gestiti con il sistema “CIG Aggregata”.

 

Ai fini dell’esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale, i datori di lavoro si atterranno, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, alle modalità di seguito indicate.

 

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno, all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre i nuovi codici causale:

  • G806”, avente il significato di “Conguaglio CIG in deroga art. 3 c. 137 Legge 350/2004 (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”;
  •  G810”, avente il significato di “CIG in deroga prorogata ridotta del 10% L. 266/2005(per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”;
  • G830”, avente il significato di “CIG in deroga prorogata ridotta del 30% L. 266/2005(per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”;
  • G840”, avente il significato di “CIG in deroga prorogata ridotta del 40% L. 266/2005(per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

All’interno dell’elemento CausaleStatCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGSDatiStat, i nuovi codice causale:

  • GF06”, avente il significato di “Lavoratore in CIGS in deroga — prima concessione (autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”;
  • GF10”, avente il significato di “Lavoratore in CIGS in deroga —10% (autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”;
  • GF30”, avente il significato di “Lavoratore in CIGS in deroga — 30% (autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”;
  • GF40”, avente il significato di “Lavoratore in CIGS in deroga — 40% (autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavori, valorizzeranno all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale “E404” avente il significato “Versamento contrib. Addiz. Su CIGS L. 350/2004 (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)”.

 

10.  Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

 

10.1.         Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale.

 

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art.5 del D.lgs. 148/2015 provvederanno ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all’emanazione della presente circolare, attraverso gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:

  • E501”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd per il sistema CIGO con Ticket;
  • E600”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd per il sistema CIGS con Ticket.

 

Ai predetti fini, per il sistema di CIG Aggregata, le aziende utilizzeranno, nei medesimi termini sopra indicati, gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:

  • E301”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGO ;
  • E399”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGS.

 

Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (Cfr. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e attualizzata alla luce dell’art. 116, co.13, legge n. 388/2000).

 

10.2.         Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.

 

Malgrado l’Istituto avesse dato indicazione di effettuare, con riguardo alle CIGO/CIGS ricadenti nella disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale solo a seguito dell’emanazione delle apposite istruzioni tecniche, risulta che molte imprese hanno comunque effettuato le predette operazioni utilizzando impropriamente i codici riferiti alle CIGO/CIGS soggette alla disciplina previgente il decreto sopra citato.

 

Al riguardo, allo scopo di agevolare le attività a carico delle predette imprese, l’Istituto ha avviato un’operazione di due diligence, dei flussi UniEmens riconducibili alla disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, preordinata ad effettuare con modalità automatizzate gli interventi di adeguamento dei citati flussi. Va da sé che detta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la natura del nuovo codice, per cui nella altre situazioni l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già presentata (v., ad esempio, il caso di più trattamenti CIG relativi allo stesso mese).

 

Con apposito messaggio saranno date indicazioni in ordine alle citate operazioni.

 

 

11.   Istruzioni Contabili.

 

Con riferimento alle istruzioni fornite con la presente circolare per il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariali soggetti alla disciplina della riforma di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, si comunicano, di seguito, le istruzioni contabili distintamente per tipologia di prestazione.

 

CIGO con Ticket ed aggregata post D.Lgs. 148/2015 e contribuzione addizionale.

 

Per la valorizzazione delle somme poste a conguaglio relative all’autorizzazione del trattamento CIGO post D.Lgs. 148/2015, la procedura UniEmens è stata aggiornata per accogliere l’esposizione del trattamento con “Ticket” nel codice di nuova istituzione “L038”, e nel nuovo codice causale “G401” il trattamento CIGO “aggregata”.

 

La procedura di ripartizione provvederà, pertanto, ad attribuire le prestazioni di cassa integrazione ordinaria conguagliate ai codici ”L038” e “G401”, imputando l’onere ai conti di nuova istituzione:

 

PTE30110   per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende edili ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTE30170   per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende edili ammesse a conguaglio – anno in corso;

PTF30110    per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali del settore lapideo ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTF30170    per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali del settore lapideo ammesse a conguaglio – anno in corso;

PTG30110   per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende artigiane del settore lapideo ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTG30170   per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende artigiane del settore lapideo ammesse a conguaglio – anno in corso;

PTH30110   per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTH30170   per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali ammesse a conguaglio.

 

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale l’evidenza degli importi, esposti con il codice causale di nuova istituzione ”E501” per la CIGO con Ticket e nel nuovo codice causale “E301” per il trattamento CIGO aggregata, consentirà alla procedura di ripartizione di provvedere all’attribuzione degli importi ai conti di nuova istituzione:

 

PTE21112   per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende edili tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTE21172   per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende edili tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anno in corso;

PTF21112    per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTF21172    per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anno in corso;

PTG21112   per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende artigiane del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTG21172   per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende artigiane del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anno in corso;

PTH21112   per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTH21172   per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale ordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anno in corso.

 

CIGS con Ticket ed aggregata post D.Lgs. 148/2015 e contribuzione addizionale

 

Per la valorizzazione delle somme poste a conguaglio relative all’autorizzazione del trattamento CIGS post D.Lgs. 148/2015 la procedura UniEmens è stata aggiornata per accogliere l’esposizione del trattamento CIGS con “Ticket” nel codice causale già in uso “L040” e nel nuovo codice causale “G601” il trattamento CIGS “aggregata”.

 

La procedura di ripartizione provvederà, pertanto, ad attribuire le prestazioni di cassa integrazione straordinaria conguagliate ai codici “L040” e “G601” imputando l’onere ai conti di nuova istituzione:

 

GAU30160  per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio – anni precedenti;

GAU30260  per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria post D.Lgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio– anno in corso.

 

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale l’evidenza degli importi esposti nel codice causale in uso “E600” per la CIGS con Ticket e nel nuovo codice causale “E399” per il trattamento CIGS aggregata, consentirà alla procedura di ripartizione di provvedere ad attribuire gli importi ai conti di nuova istituzione:

 

GAU21113  per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

GAU21173  per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – anno in corso.

 

L’incremento pari all’1% del contributo addizionale, dovuto dalle aziende a titolo di sanzione per non aver rispettato il criterio della rotazione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 148/2015, è valorizzato al nuovo codice elemento “A900” del DM2013 virtuale.

La procedura di ripartizione provvederà ad attribuire gli importi al nuovo conto:

 

GAU24112  per l’incremento pari all’1% del contributo addizionale dovuto dall’aziende a titolo di sanzione per non aver rispettato il criterio della rotazione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 148/2015.

 

CIGD post D.Lgs. 148/2015 e contribuzione addizionale

 

Per la valorizzazione delle somme poste a conguaglio relative alle prestazioni anticipate dai datori di lavoro per la Cassa integrazione guadagni in Deroga post D.Lgs. 148/2015 sono stati istituiti i nuovi codici elemento “G806”, “G810”, “G830” e “G840”. Per quanto riguarda, invece, l’esposizione degli importi dovuti dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, è stato istituito il nuovo codice elemento “E404” del DM virtuale.

 

La procedura di ripartizione provvederà ad attribuire le prestazioni di cassa integrazione guadagni in Deroga conguagliate ai nuovi codici “G806”, “G810”, “G830” e “G840” attribuendo i relativi oneri al conto di nuova istituzione:

 

GAU30214  per i trattamenti di integrazione salariale – post D.Lgs 148/2015 - in deroga alla normativa vigente (art, 3, c.137 Legge 350/2003) ovvero oggetto di provvedimenti di proroga (legge 266/2005), corrisposti ai dipendenti dalle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

 

La procedura di ripartizione provvederà ad attribuire la contribuzione addizionale evidenziata al nuovo codice “E404” al conto di nuova istituzione:

 

GAU21122  per la contribuzione addizionale sull’integrazione salariale concessa in deroga ovvero oggetto di provvedimenti di proroga di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

 

TFR e CIGS per contratti di solidarietà

 

Per la rilevazione delle quote TFR maturate dai lavoratori e poste a conguaglio in applicazione dell’art. 21, comma 5 del D.Lgs n. 148/2015, le aziende interessate al recupero valorizzeranno il nuovo codice elemento “L045” e la procedura di ripartizione provvederà all’attribuzione delle somme al conto di nuova istituzione:

 

GAU30211  per le indennità di anzianità di cui all’art. 21, comma 5 del D.Lgs 148/2015 corrisposte ai lavoratori dalle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

 

Nell’allegato n. 2 sono riportate le variazioni al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele