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Italiani all’estero

Pubblicazione: 02 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 02 novembre 2020

In questa pagina sono elencate tutte le prestazioni INPS, inerenti all’emergenza Covid-19, per i cittadini italiani residenti all’estero.

Accertamento dell’esistenza in vita tramite videochiamata

L’INPS e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i pensionati che riscuotono all’estero di effettuare l’accertamento dell’esistenza in vita tramite videochiamata, secondo le modalità descritte nel comunicato stampa  (pdf 337KB).

Pensionati all’estero: sospensione dell’accertamento dell’esistenza in vita per il 2019 e 2020

A causa della pandemia da Covid-19 l’INPS ha concordato con Citibank la sospensione delle attività connesse all’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2019 e al 2020. La sospensione è stata decisa al fine di salvaguardare la salute dei pensionati e di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di verifica.

Pensioni all’estero: accertamento esistenza in vita 2020 e 2021

Per ciò che riguarda gli anni 2020 e 2021, alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19 nella maggior parte dei Paesi del continente americano, si è resa necessaria, in accordo con Citibankuna diversa articolazione delle aree geografiche rispetto alle precedenti verifiche dell’accertamento in vita e una differente tempistica per la presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell’esistenza in vita.

Il messaggio 11 agosto 2020, n. 3102 comunica che per il controllo resta la suddivisione in due fasi cronologicamente distinte. La prima, riferita agli anni 2020 e 2021, si svolgerà da ottobre 2020 a febbraio 2021 e riguarderà i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Le comunicazioni saranno inviate a partire dal 1° ottobre 2020 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 5 febbraio 2021. Stessa tempistica per i residenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio, non hanno potuto portare a termine la prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita con riferimento agli anni 2019 e 2020, per i quali, in via eccezionale, si è ritenuto opportuno non sospendere i pagamenti alla scadenza dei termini ordinari previsti per il completamento di tale accertamento generalizzato (febbraio 2020).

La seconda fase della verifica, anche questa relativa al 2020 e al 2021, si svolgerà dalla fine di gennaio 2021 a giugno 2021, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate a partire dalla fine di gennaio 2021 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro la prima metà di giugno 2021. Nel messaggio è inoltre disponibile la tabella dei Paesi interessati con le scadenze differenziate. Vengono illustrati, infine, i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita e la modalità di produzione della prova richiesta.

Pensioni estero: nessuna sospensione dei pagamenti di aprile 2020

I pensionati che non sono riusciti a completare il processo di verifica dell’accertamento in vita saranno inclusi tra i soggetti interessati dalla seconda fase dell’accertamento generalizzato che, come già comunicato con il messaggio 19 marzo 2020, n. 1249, sarà avviata presumibilmente ad agosto 2020.

In ogni caso l’INPS, in accordo con la banca, ha deciso che proseguirà nell’erogazione dei pagamenti delle pensioni già a partire dalla prossima rata di aprile, anche in assenza della documentazione attestante l’esistenza in vita.

Lavoratori distaccati in paesi UE: validità formulari A1

Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori in Europa.

L’INPS, con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1633 recepisce i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla validità delle certificazioni A1  già rilasciate ai lavoratori distaccati in paesi UE.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, la validità dei formulari A1 con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è estesa fino al 31 luglio 2020.

Inoltre, anche in merito alla determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di "attività prevalente", dovranno ritenersi validi i formulari A1 rilasciati dalle istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo prima dell’emergenza epidemiologica, a prescindere dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta.