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Reddito di Cittadinanza

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023

Nel 2023 il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Sono esclusi dall’applicazione di tale limite:

  • i percettori dello stesso che prima della scadenza del periodo di sette mesi sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. La presa in carico deve essere comunicata all’INPS entro il 31 ottobre 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la piattaforma GEPI;
  • i nuclei familiari con persone con disabilità, come definite ai sensi del dpcm 159 del 2013, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, tali nuclei possono accedere a una misura di politica attiva o alle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Con riferimento alla corresponsione dell’Assegno unico e universale quale quota integrativa del Reddito di Cittadinanza, con l’entrata in vigore del decreto-legge 48/2023, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023. In tali casi, come di consueto, la quota di Assegno unico che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il Reddito di Cittadinanza.

Per i nuclei percettori di RdC, la cui erogazione della misura è stata sospesa dopo la settima mensilità di fruizione, secondo quanto previsto all’articolo 13, dl 48/2023, e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU, permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’Assegno unico anche dopo la sospensione del RdC, sono state fornite specifiche indicazioni.

Nell’ipotesi in cui il cittadino non presenti la domanda per la fruizione della misura di Assegno unico, l’INPS garantisce, comunque, la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

Nelle more della presentazione della domanda, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a titolo di Assegno unico, nella misura integrale prevista, avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta RdC che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l’obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa all’Istituto.

I nuclei già beneficiari di RdC al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono nella fruizione di RdC fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 13, comma 6, decreto-legge 48/2023. Per tali nuclei la fruizione dell’Assegno unico relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita mediante accredito sulla carta RdC senza soluzione di continuità e con importo calcolato ai sensi dell’articolo 4, decreto legislativo 230/2021, fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della domanda di AUU.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di Assegno unico per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.

Al riguardo, come stabilito dall’articolo 6, comma 2, decreto legislativo 230/2021, la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo. 

Per saperne di più: messaggio 12 luglio 2023, n. 2632, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835, messaggio 7 agosto 2023, n. 2896.