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Gli incentivi all’assunzione dei beneficiari

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento:

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI:

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
  • con contratto di apprendistato;
  • per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – nel limite massimo di 24 mesi – inclusi i periodi di esonero già fruiti.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi l’esonero non influisce sul trattamento pensionistico futuro.

L’importo dell’esonero deve essere restituito in caso di licenziamento del beneficiario dell’ADI che avvenga nei 24 mesi successivi all’assunzione, maggiorato delle sanzioni civili[1], salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Un ulteriore esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro – è previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Tali esoneri saranno riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserirà l’offerta di lavoro nel SIISL.

Vengono inoltre previsti specifici incentivi per l’attività di intermediazione[2] nell’assunzione dei soggetti beneficiari.

In particolare, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.

Inoltre, agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che effettuino attività di intermediazione per lavoratrici e lavoratori con disabilità, secondo quanto indicato nel Patto di servizio personalizzato, è riconosciuto:

  • un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato;
  • un contributo pari all’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il Patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti stabilisce che gli enti coinvolti assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di un responsabile dell’inserimento lavorativo.

Tale contributo non esclude l’eventuale rimborso previsto a carico del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

 

[1] Previste dall’art. 115, comma 8, lett. a), della l. n. 388/2000.

[2] Si fa riferimento a tutti gli enti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione. Si annoverano, inoltre, gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono attività di interesse generale (elencate all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017), e le imprese sociali che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (cfr. art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 112/2017), ove autorizzati all’attività di intermediazione.